Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo addizionale 05 marzo 2009

Accordo 5 marzo 2009: Sesto Accordo Addizionale alla Convenzione per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960. Sesto Accordo Addizionale fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede alla Convenzione fra la Repubblica Austriaca e la Santa Sede per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 Fra la Repubblica Austriaca e […]

Sentenza 05 settembre 2006

L’esercizio della libertà religiosa ed il diritto di associazione
sono tra gli elementi essenziali di una società democratica, in
regime di pluralismo. La libertà religiosa, sebbene attenga in primo
luogo alla dimensione della coscienza individuale, implica anche la
possibilità di professare il proprio credo in forma associata. La
libertà di costituire un ente o una associazione a questo fine non
può essere sottoposta a limiti diversi da quelli previsti dalla
Convenzione; la negazione della registrazione di un’associazione
religiosa è da considerarsi, perciò, una violazione sia dell’art.
9 CEDU (libertà religiosa), sia dell’art. 11 (diritto ad associarsi
pacificamente e senza l’interferenza dello Stato). Nel caso di
specie, il governo russo sottolineava due motivazioni che avrebbero
portato al diniego della registrazione. La prima concerneva il fatto
che l’associazione in questione era un nucleo di un’associazione
non russa. La Corte afferma, però, che questa motivazione configura
una discriminazione in base alla nazionalità nell’esercizio del
diritto di libertà religiosa. La seconda motivazione riguardava la
natura delle attività svolte dall’associazione e la sua struttura.
Secondo le autorità russe, alla “Salvation Army” era stata negata la
registrazione come associazione religiosa in quanto essa presentava i
caratteri di un’organizzazione para-militare (in particolare, i suoi
membri indossavano in pubblico divise di tipo militare, ecc.) e la
natura delle sue attività non risultava conforme alla religione
cristiana evangelica che essi affermavano di rappresentare. La Corte
ritiene, al contrario, che uno Stato non debba interferire
nell’organizzazione interna di un’associazione religiosa,
determinando gli elementi che possono essere considerati rispondenti
alle finalità religiose di un credo. Secondo la Corte le
caratteristiche dell’attività e della struttura della Salvation
Army sono da considerarsi espressioni della libertà religiosa,
compatibili con le caratteristiche di una società democratica e tali
da non giustificare una limitazione dei diritti stabiliti dagli artt.
9 e 11 della CEDU.

Legge 13 maggio 1995, n.218

Legge 31 maggio 1995, n. 218: “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. (da Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 128 del 3 giugno 1995) Articolo 1. Oggetto della legge. 1. La presente legge determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle […]

Accordo addizionale 21 dicembre 1995

Quinto Accordo Addizionale fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 giugno 1960. Firmato il 21 dicembre 1995 Pubblicato in AAS 90 (1998), pp. 95-97 Fra la Santa Sede, rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor […]