Sentenza 16 marzo 2005, n.241
Ai sensi dell’art. 26. dell’allegato A, del D.P.R. 25 giugno 1983, n.
347, il riconoscimento dell’ottava qualifica funzionale – per i
dipendenti degli enti locali – è riservato a coloro che, oltre ad
essere muniti di titolo di laurea, siano abilitati allo svolgimento di
un’attività professionale, nel caso in cui la prestazione
lavorativa richiesta comporti lo svolgimento di mansioni di natura
professionale; ove si tratti di attività di carattere diverso è
sufficiente per contro il solo titolo di laurea. Ciò considerato,
pertanto, nel caso di Cappellano cimiteriale, l’Ordinazione
sacerdotale va intesa non solo come laurea, ma come “laurea
professionale” ai sensi del citato art. 26, allegato A, del D.P.R.
25 giugno 1983, n. 347. Tale disposizione richiede, inoltre, ai fini
dell’integrazione dell’ottava qualifica funzionale, che l’attività
svolta sia caratterizzata da “complessità e difficoltà delle
prestazioni”, onde evincere dalle stesse profili di autonomia
operativa e responsabilità da parte del funzionario; detti aspetti
non appaiono, in particolare, caratterizzare l’attività del
Cappellano cimiteriale, il quale proprio in considerazione del suo
status di sacerdote cattolico, svolge esclusivamente l’adempimento
di mansioni di natura propriamente religiosa, quali celebrazioni delle
Sante messe e benedizione di salme, e non anche – ai sensi della
normativa sopra citata – attività di “istruttoria, predisposizione
e formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di
difficoltà”.