Sentenza 22 ottobre 2001, n.12871
Per ottenere il regime fiscale di favore di cui al ripetuto art. 20
d.p.r. 29.IX.1973 n. 598 non è suffciente la deduzione della
ricorrente intesa a sostenere che la sua qualità di ente religioso
dovrebbe essere ravvisata iuris et de iure, sulla base del solo dato
che per tale essa si è autoqualificata nel proprio statuto consacrato
in atto pubblico.
Nel solco di Corte cost., sent. n. 195 del 27.IV.1993, la
riducibilità di una data organizzazione nel novero delle confessioni
religiose, nella carenza fra la organizzazione stessa e lo Stato di
un’intesa a mente dell’art. 8, comma 3, della Costituzione (intesa che
renderebbe giuridicamente incontestabile il carattere della
religiosità), deve essere riscontrata, ed accertata, sulla base degli
elementi ritraibili, oltre che dalla valutazione dello statuto (da
avere per indiscutibilmente suscettibile di fornire emergenze
presuntive al riguardo), dall’esistenza di precedenti riconoscimenti
pubblici, e, infine, dalla comune considerazione.
Nel caso in esame, la decisione delle Commissione tributaria regionale
che avendo ancorato la declaratoria recante accertamento negativo
della qualità di ente religioso dell’associazione ricorrente (Chiesa
di Scientology) esclusivamente a rilievi (neppure sufficientemente
motivati) circa l’assenza di caratteristiche fattuali dell’attività
dall’associazione stessa concretamente svolta, trascurando
completamente di verificare se detta qualità dovesse, o non, essere
desunta dagli elementi cennati, deve essee cassata con rinvio..