Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 novembre 2008, n.288/2008

Viola i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14 (uguaglianza)
e 16.1 (libertà religiosa) la scelta di un Consiglio scolastico di
una scuola pubblica di mantenere nelle aule e negli altri locali
l’esposizione di crocifissi. Gli stessi vanno quindi rimossi poichè,
al di là della loro valenza storico-culturale, continuano ad avere un
chiaro significato religioso. La loro presenza all’interno di istituto
scolastico pubblico destinato all’insegnamento di base gratuito per i
minori in piena fase di sviluppo della loro capacità intellettiva,
può ingenerare in essi la convizione che lo Stato sia più vicino
alla confessione religiosa di cui tali simboli siano espressione.

Sentenza 30 marzo 2007

Il licenziamento di un’insegnante musulmana, motivato dal fatto che
questa indossava in classe il niqab (tipologia di velo che lascia
scoperti solo gli occhi), non costituisce discriminazione. Infatti, in
primo luogo la richiesta di non indossare il niqab è proporzionale al
perseguimento di una finalità legittima (quella di favorire
l’apprendimento degli alunni); in secondo luogo, il corretto termine
di paragone tramite il quale individuare la presunta discriminazione
sarebbe da individuare nella situazione di un’altra insegnante che,
indipendentemente dal proprio credo religioso, svolgesse le sue
funzioni con la faccia coperta, circostanza che determinerebbe
ugualmente il licenziamento. Si deve dunque escludere che vi sia stata
diversità di trattamento motivata dalla religione.

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.