Punteggi
Contratto collettivo 11 marzo 2013
Sentenza 19 giugno 2009, n.4059
L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde ad un impegno assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente
sovrano, al cui magistero resta direttamente connessa una dottrina –
il cui apprendimento è comunque facoltativo – ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari, dovendo
l’idoneità del medesimo essere riconosciuta dalla competente
autorità ecclesiastica, non estranea nemmeno alla scelta dei testi di
apprendimento e ad altre modalità organizzative (artt. 2 e 3 D.P.R.
n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI, 27.8.1988, n. 1006).
Un percorso formativo, quello il cui valore culturale e morale
giustifica la pari dignità del relativo personale docente, rispetto a
quello addetto ad altre discipline nell’ambito di quanto attenga
allo svolgimento dell’anno scolastico, senza che possa razionalmente
escludersi una diversa valutazione dell’esperienza didattica in
questione, in rapporto a normative eccezionali di favore, attraverso
le quali l’Amministrazione intenda – come nel caso
dell’ordinanza ministeriale 15.6.1999, n. 153 – agevolare
l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia stato
reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le regole
dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti alla
formazione culturale e scientifica degli studenti (e senza che ciò
escluda, ovviamente, una successiva immissione degli insegnanti di
religione di cui trattasi nei ruoli docenti veri e propri, con
apposita normativa speciale, come quella di cui alla legge 18.7.2003,
n. 186, ma – ex art. 4 L. cit. – “subordinatamente al possesso
dei requisiti prescritti per l’insegnamento richiesto”).
Sentenza 13 luglio 2001, n.6408
Pur riconoscendo la necessità di una valutazione dell’attività
didattica svolta in istituti che perseguono le finalità delle scuole
statali, non per questo si deve affermare la piena equivalenza tra
insegnamenti nella scuola statale e in quella privata; le differenze
infatti permangono e sono ammesse dalla vigente normativa, salvo
qualche specifica eccezione (ex art. 76 legge n. 270 del 1982 per la
partecipazione alle speciali sessioni di esami ai fini abilitanti).
Ferma quindi la valutabilità dell’insegnamento prestato, appare
corretto radicare nel Ministero della pubblica Istruzione la
competenza a stabilire quali sono i titoli più idonei per accertare
le capacità professionali e culturali dei partecipanti in relazione
alle tipologie e caratteristiche del servizio prestato; relativamente
al servizio prestato presso scuole non statali legalmente riconosciute
è attribuito un punteggio inferiore rispetto al servizio prestato in
scuole statali.