Sentenza 15 novembre 2000, n.518
È infondata la q.l.c. dell’art. 564 c.p., sollevata, in riferimento
agli art. 2, 3 comma 1, 13 comma 1 e 27 comma 3 cost., nella parte in
cui punisce chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo,
commette incesto con un affine in linea retta (nella specie: suocero e
nuora) (la Corte, dopo aver sottolineato che la norma impugnata mira
ad offrire protezione alla famiglia, ha conclusivamente ritenuto che
le censure mosse dal rimettente non si basano su vizi rilevabili nel
giudizio di legittimità costituzionale, ma si risolvono in critiche
di opportunità della norma, il cui apprezzamento si sottrae alla
competenza della Corte stessa, rientrando nella discrezionalità del
legislatore).