Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 22 gennaio 2008, n.229

La collocazione del crocifisso o di immagini sacre, in locali
dell’amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un
pubblico servizio, attiene a scelte di carattere organizzatorio
dell’amministrazione. In tali ipotesi, infatti, si è di fronte a
provvedimenti dell’autorità amministrativa di carattere generale,
che esorbitano nel rapporto individuale di utenza o del singolo
dipendente con l’amministrazione, per cui resta devoluta al giudice
amministrativo anche l’eventuale richiesta di risarcimento. Peranto,
deve escludersi che la questione della legittimità della collocazione
della immagini sacre nei locali della pubblica amministrazione (nel
caso di specie, presso l’Unità Operativa del Comando di Polizia
Municipale) possa ricondursi ad un a mero rapporto di carattere
individuale del singolo utente o ad una questione meramente
risarcitoria, con la conseguenza che l’istanza cautelare volta ad
ottenere la rimozione dei simboli religiosi si traduce nella richiesta
di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella
gestione e nell’organizzazione della pubblica amministrazione, con
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Sentenza 18 dicembre 2003, n.1

È costituzionalmente illegittimo l’art. 52 comma 17 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), secondo
il quale a decorrere dall’1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
legge 426/71 (Disciplina del commercio), e successive modificazioni,
“non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni di carattere
religioso, benefico o politico”. Essa, infatti, afferma la Corte, non
può essere ricondotta ad alcun ambito di competenza dello Stato,
perchè la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 ha mutato
l’ordine dei rapporti tra legislazione statale e legislazione
regionale, nel senso che la potestà legislativa dello Stato sussiste
solo ove dalla Costituzione sia ricavabile un preciso titolo di
legittimazione. Inoltre l’art. 27 lett. e) del d.lg. 31 marzo 1998 n.
114, nel disciplinare il commercio su aree pubbliche, qualifica come
fiera la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni
stabiliti, sulle aree pubbliche o private, di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festività, e stabilisce che la finalità
religiosa, benefica o politica da cui sia connotata una fiera o una
sagra non può valere, di per sè, a modificarne la natura e dunque a
mutare l’ambito materiale cui la disciplina di tali manifestazioni
inerisce, che non può non essere la disciplina del commercio.