Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Accordo 27 maggio 2004

Belgio. “Accord de coopération entre l’Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d’église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus”, 27 mai 2004. (Omissis) Vu les […]

Sentenza 11 novembre 1996, n.177

Il diritto alla libertà religiosa garantito dall’art. 16.1 della
Costituzione spagnola assicura l’esistenza di uno spazio di
autodeterminazione soggettiva dinanzi al fenomeno religioso collegato
alla propria personalità e dignità individuale ed include altresì
una dimensione esterna di agere licere che attribuisce ai cittadini la
facoltà di comportarsi in coerenza con le proprie convinzioni. La
stessa norma costituzionale nel disporre altresì che nessuna
confessione deve assumere carattere statale stabilisce un principio di
neutralità dei poteri pubblici in materia religiosa che si estende
anche alle forze armate. Ciò non impedisce a queste ultime la
celebrazione di festività religiose o la partecipazione a cerimonie
di tal natura; tuttavia il diritto alla libertà religiosa, nella sua
dimensione negativa, garantisce a ciascun soggetto la libertà di
decidere se partecipare o no a questi atti, per cui nonostante le
esigenze di rappresentanza istituzionale proprie delle forze armate i
superiori devono attenersi alle sollecitazioni dei singoli di essere
rilevati dal servizio, in quanto espressione legittima e non
sanzionabile del suo diritto di libertà religiosa.

Sentenza 23 agosto 1994

La libertà d’espressione garantita dall’art. 10 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo non tollera ingerenze dei pubblici
poteri volte a limitarne l’esercizio, a meno che non si tratti di
misure che possano essere considerate necessarie, in una società
democratica, a garantire, fra l’altro, i diritti dei terzi. Fra i
diritti suddetti è da annoverare quello, garantito a sua volta
dall’art. 9 della Convenzione, alla libertà religiosa, i cui
titolari vanno tutelati da rappresentazioni provocatorie
dell’oggetto delle loro credenze, quando tali rappresentazioni
superano palesemente il limite dello spirito di tolleranza, che
caratterizza anch’esso una società democratica. é legittimo
ricorrere a strumenti di tutela dalle critiche gratuite alle credenze
altrui quando tali critiche non contribuiscono in forma alcuna ad un
pubblico dibattito capace di favorire il progresso della civiltà
umana. La valutazione della necessità e congruità dei detti
strumenti di tutela è rimessa, con qualche margine di apprezzamento,
alla discrezionalità delle autorità nazionali, che sono legittimate
a disporre il sequestro e la confisca di una produzione
cinematografica blasfema, nel caso in cui – come nella fattispecie in
esame, considerata la stragrande maggioranza cattolica della
popolazione – la proiezione del film possa essere interpretata quale
ingiustificato ed offensivo attacco ai sentimenti popolari, e possa
quindi recare turbamento alla pace religiosa della collettività.