Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 26 settembre 2005, n.4060

Per “pubblicazione scientifica valutabile” deve intendersi non una
qualsiasi riproduzione dei lavori del candidato, ma l’opera
pubblicata da un editore il quale ne curi non solo la stampa ma anche,
e soprattutto, la diffusione fra il pubblico e la divulgazione nella
comunità scientifica. Non costituisce quindi pubblicazione valutabile
a fini comparativi, secondo una scelta insindacabile del legislatore,
quella priva di un editore di riferimento; ciò al fine di evitare che
lavori, frettolosamente redatti all’immediata vigilia della
procedura comparativa, possano essere esibiti dai candidati e valutati
da commissioni o commissari compiacenti. In particolare, la differenza
che intercorre fra “stampato” non valutabile e “pubblicazione
scientifica” valutabile è stata individuata anche dal Consiglio di
Stato (VI Sez. 22 aprile 2004 n. 2364 e 14 gennaio 2003 n. 116), per
il quale la produzione scientifica pubblicata valutabile è solo
quella “uscita dalla sfera particolare del suo autore per essere
diffusa fra il pubblico”. Qualora, oltre alle pubblicazioni già edite
al momento della scadenza del bando, venga disposto che siano
considerati valutabili anche gli “estratti di stampa”, tali
disposizioni debbono intendersi riferite a quegli opuscoli contenenti
scritti comparsi in periodici o miscellanee, e costituiti da pagine
della tiratura originale. In tali casi, infatti, l’opuscolo,
derivando materialmente dall’originale, non presenta alcuna
particolarità idonea a distinguerlo dalla pubblicazione “edita”.