Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 aprile 1994, n.551

La giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici nelle cause di
nullità del matrimonio concordatario, alla luce dei chiarimenti
forniti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 421/93, permane
anche dopo la modifica del Concordato lateranense (Accordo 18 febbraio
1984, legge n. 121/85). Non è ravvisabile un contrasto con l’ordine
pubblico italiano ai fini del diniego della delibazione della sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio per errore causato dal dolo
dell’altro coniuge circa una propria qualità gravemente
perturbativa del consorzio coniugale (nella specie: l’occultamento
volontario della propria epilessia), atteso che il motivo di nullità,
pur nella diversità di disciplina, trova sostanziale corrispondenza
nell’art. 122 del codice civile. Nel procedimento di delibazione di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per errore di un
coniuge causato dal dolo dell’altro circa una propria qualità
gravemente perturbativa del consorzio coniugale, deve essere rigettata
la domanda dell’autore del dolo volta ad ottenere “provvedimenti
economici provvisori”, essendo rilevanti le ragioni che hanno
determinato la nullità ed il lasso di tempo (nella specie, notevole)
intercorso tra la rottura del matrimonio e la proposizione
dell’azione per l’efficacia civile della sentenza medesima. Il
contrasto dottrinale esistente in ordine alla permanenza della riserva
di giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità
del matrimonio concordatario può costituire giusto motivo ai fini
della compensazione parziale delle spese di giudizio.

Sentenza 20 ottobre 1994, n.2359

La delibazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico dichiarativa
della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale
dell’indissolubilità del vincolo, non è contraria all’ordine
pubblico interno quando la riserva mentale è stata manifestata all
altro coniuge. In sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, stante la completa parificazione tra
matrimonio civile e matrimonio canonico anche per quanto concerne gli
effetti della dichiarazione di nullità, sono applicabili le
disposizioni di cui agli artt. 129 e 129 bis del Codice civile,
sicché deve essere negata l’emanazione dei provvedimenti economici
provvisori previsti dall’Accordo 18 febbraio 1984 quando entrambi i
coniugi siano stati in malafede per avere l’uno contratto il vincolo
nella piena consapevolezza del vizio che inficiava la volontà
dell’altro.