Sentenza 30 ottobre 1995
Un’interpretazione adeguata del tenore delle disposizioni normative
canoniche (can. 580.2 e can. 582 C.i.c. 1917) consente di ritenere che
la professione religiosa non comporti un vero e proprio trasferimento
di proprietà dei beni dal professo all’ordine di appartenenza, ma
la semplice cessione del possesso e dei redditi. Nel caso della
proprietà intellettuale, questa tesi risulta ancora più persuasiva,
perché in essa vanno distinti; a) un aspetto patrimoniale, costituito
dai proventi derivanti dal suo sfruttamento e percepibili o
personalmente dall’Autore o dal suo avente causa (l’ordine
religioso), sul presupposto che egli li abbia ceduti nel corso della
sua esistenza, adeguandosi ai precetti del diritto canonico; b) un
aspetto di carattere personale, il c.d. diritto morale dell’Autore,
certamente non cedibile. Per tanto, l’ordine religioso non può
ritenersi titolare del diritto di proprietà intellettuale così da
escludere che esso venga ricompreso nell’asse ereditario, e si
trasmetta in capo agli eredi legittimi del religioso, morto ab
intestato.