Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 18 febbraio 2016, n.5341

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sez. IV, sent.
30.01.22014, n. 285/2012) ha chiarito che in assenza di una
definizione di conflitto armato interno, la definizione della portata
di questi termini deve essere stabilita sulla base del suo significato
abituale nel linguaggio corrente ovvero una situazione in cui le forze
governative di uno Stato si scontrano con uno i più gruppi
armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra
loro, senza che l’intensità degli scontri armati, il
livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del
conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa
al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione. In
questo senso, la situazione del Pakistan appare, dunque,
particolarmente delicata, connotata da un elevato rischio di attentati
terroristici nonché teatro di sequestri da parte di gruppi
criminali, scontri e disordini di carattere religioso.

Sentenza 08 gennaio 2016, n.4

Considerata la situazione in atto nel Paese d'origine e la
corposità dei riscontri forniti, viene concessa la protezione
sussidiaria all'appellante (cittadino pakistano), valutando la
Corte adita che sussistano elementi che inducono a ritenere la
presenza di una condizione di potenziale rischio per la sua attuale
incolumità, stante il perdurante clima di generale violenza
indiscriminata e di scontri tra gruppi armati di varie correnti
religiose, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime
di sicurezza.

Sentenza 07 marzo 2014, n.966

Una volta accertata la fede cristiana di un cittadino nigeriano,
immigrato in Italia, e la sua provenienza da Jos (sede di noti
disordini per motivi religiosi), non può essere accolto
l’appello contro l’ordinanza che ha attribuito al medesimo
protezione sussidiaria nel nostro Paese, evitandone così il
rimpatrio.

Sentenza 21 ottobre 2013, n.20908

Il D.lgs. n. 251 del 2007 riconosce la protezione sussidiaria allo
straniero “nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere
che, se dovesse tornare nel paese d’origine […] correrebbe un
rischio effettivo di subire un grave danno”. Nel caso di specie, il
Tribunale adito ha riconosciuto tale status al ricorrente, cittadino
nigeriano, fuggito dal proprio paese per le persecuzioni subite
(attraverso minacce alla famiglia e danneggiamenti alla abitazione),
ad opera di un gruppo estremista, a causa della propria appartenenza
confessionale cristiano-cattolica.

Circolare ministeriale 06 marzo 2008, n.1092

Ministero dell’Interno. Circolare 5 marzo 2008, n. 1092: “Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 recante Attuazione della direttiva 2004/83CE recante nome minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ […]

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251

D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251: “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche’ norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 3 del 4 gennaio 2008) IL PRESIDENTE […]