Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 06 gennaio 2014

La presente ordinanza trae origine da una causa promossa dalla
Protestant Episcopal Church in the Diocese of South Carolina contro
l’Episcopal Church in South Carolina e l’Episcopal Church
in the United States of America. L’attrice Protestant Episcopal
Church in the Diocese of South Carolina costituisce uno scisma dalla
Chiesa episcopale statunitense e, successivamente ad esso, ha
continuato ad utilizzare la medesima proprietà intellettuale
(nomi, marchi, loghi, etc.) della comunità da cui si è
separata. Allo scopo di chiarire la titolarità di essa, ha
evocato in giudizio, oltre all’Episcopal Church in the United
States of America, l’Episcopal Church in South Carolina (quale
unica comunità episcopale della Carolina del Sud riconosciuta
dalla Chiesa episcopale statunitense), allo scopo di vedere accertato
che la titolarità della proprietà intellettuale
litigiosa va riconosciuta alla Chiesa scismatica e la conseguente
inibizione dell’Episcopal Church in South Carolina all’uso
di detta proprietà intellettuale. Le Chiese convenute in
giudizio hanno chiamato in causa la Church Insurance Company of
Vermont, chiedendo che la stessa le tenga manlevate ed indenni dalle
domande della Chiesa scismatica, in forza di un contratto di
assicurazione per la responsabilità derivante da danni
cagionati dalla loro attività pubblicitaria (nella quale
sarebbe stata utilizzata la proprietà intellettuale per cui
è causa). L’ordinanza ha rigettato le eccezioni della
Church Insurance Company of Vermont, che intendeva negare la copertura
assicurativa, disponendo che la stessa debba garantire la convenuta
Episcopal Church in South Carolina dalla domanda promossa dalla
scismatica Protestant Episcopal Church in the Diocese of South
Carolina.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione
del documento e la stesura del relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]

Sentenza 30 ottobre 1995

Un’interpretazione adeguata del tenore delle disposizioni normative
canoniche (can. 580.2 e can. 582 C.i.c. 1917) consente di ritenere che
la professione religiosa non comporti un vero e proprio trasferimento
di proprietà dei beni dal professo all’ordine di appartenenza, ma
la semplice cessione del possesso e dei redditi. Nel caso della
proprietà intellettuale, questa tesi risulta ancora più persuasiva,
perché in essa vanno distinti; a) un aspetto patrimoniale, costituito
dai proventi derivanti dal suo sfruttamento e percepibili o
personalmente dall’Autore o dal suo avente causa (l’ordine
religioso), sul presupposto che egli li abbia ceduti nel corso della
sua esistenza, adeguandosi ai precetti del diritto canonico; b) un
aspetto di carattere personale, il c.d. diritto morale dell’Autore,
certamente non cedibile. Per tanto, l’ordine religioso non può
ritenersi titolare del diritto di proprietà intellettuale così da
escludere che esso venga ricompreso nell’asse ereditario, e si
trasmetta in capo agli eredi legittimi del religioso, morto ab
intestato.