Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 maggio 1990, n.4100

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un principio
supremo dell’ordinamento solo nel suo nucleo essenziale, la Corte
d’Appello, nel momento in cui deve procedere a rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio canonico, deve accertare se risultino rispettati gli
elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito
dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Tale
fondamentale requisito è integrato quando risulta che le parti
abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria
difesa, non è invece necessario il riscontro del puntuale rispetto di
tutte le norme canoniche, oppure se queste diano le stesse garanzie
offerte dal nostro ordinamento. In particolare la delibazione della
sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio
concordatario può essere effettuata anche quando il processo canonico
sia proseguito malgrado la morte del curatore dell’incapace, non
costituendo tale profilo una violazione del diritto di difesa.

Decreto generale 30 marzo 2001

Conferenza Episcopale Italiana, Decreto generale del 30 marzo 2001: “Norme circa il regime amministrativo e le questioni economiche dei Tribunali ecclesiastici regionali nonché l’attività di patrocinio svolta presso gli stessi”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/2001) Premessa La sollecitudine pastorale dei Vescovi italiani verso i fedeli che si rivolgono ai Tribunali ecclesiastici regionali […]

Ordinanza 17 marzo 1998

Tribunal de Grande Instance de Toulouse II Chambre. Ordonnance du 17 Mars 1998. (omissis) Par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7.3.1997, le divorce était prononcé entre H. O. et F. C.i, l’autorité parentale sur Vincent était dite conjointe, la résidence de l’enfant était fixée chez la mère, les séjours […]

Sentenza 20 luglio 2001

Al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale, il giudice italiano deve accertare che nel
processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un
processo equo e, in particolare, il diritto ad un procedimento in
contraddittorio secondo i principi espressi dall’art. 6.1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel caso di specie,
tale diritto non è stato rispettato, poiché nel processo canonico la
parte convenuta non era stata informata dettagliatamente della domanda
di dichiarazione di nullità formulata dall’ex marito, non aveva avuto
accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato.
In sintesi, non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
considerato dalla Corte un elemento fondamentale di un processo equo
ai sensi dell’art. 6.1 CEDU.

Sentenza 01 marzo 1997, n.1819

Cassazione. Prima Sezione Civile. Sentenza 1 marzo 1997, n. 1819 (Senofonte; Vitrone) MOTIVI DELLA DECISIONE. Il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 della legge l° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., si duole che la sentenza impugnata […]