Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 aprile 2007

Il nuovo testo dell’art. 155, comma 1, cod. civ. interamente
sostituito dall’art. 1 della legge n. 54/2006, riconosce il “diritto
del figlio minore”, anche in caso di separazione dei genitori, “di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei
genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti
di ciascun ramo genitoriale”. Ciò implica come soluzione prioritaria,
secondo la chiara disposizione di cui allo stesso art. 155 (nuovo
testo), comma 2, del cod. civ., quella dell’affidamento dei minori ad
entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l’affidamento ad uno
solo di essi nell’ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento
motivato, che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse dei
figli (nel caso di specie, la Corte ha stabilito che i figli minori di
due genitori separati venissero affidati ad entrambi i genitori,
ricevendo un’educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi
(ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), nel
rispetto della libertà di orientamento religioso dei loro figli).

Sentenza 26 maggio 2006, n.12641

Nell’applicazione dell’art. 262 c.c. (Cognome del figlio),
l’organo giurisdizionale è chiamato a emettere un provvedimento
contrassegnato da ampio margine di discrezionalità e frutto di libero
(e prudente) apprezzamento, nell’ambito del quale rileva non tanto
l’interesse dei genitori quanto il modo più conveniente di
individuazione del minore, con riguardo allo sviluppo della sua
personalità, nel contesto delle relazioni sociali in cui si trovi a
essere inserito. Pertanto, il giudice chiamato a valutare
l’interesse del minore preventivamente riconosciuto dalla madre a
vedersi attribuito il patronimico a seguito del successivo
riconoscimento paterno, dovrà impedire il mutamento di cognome non
solo nei casi in cui la cattiva reputazione del genitore possa
comportare un pregiudizio al minore, ma anche nel caso in cui il
matronimico sia assurto ad autonomo segno distintivo della di lui
identità personale. Del resto, lo stesso co. 2 dell’art. 262 c.c.,
rimettendo al figlio maggiorenne la scelta di sostituire o aggiungere
al cognome materno quello del padre, dimostra di tenere in
considerazione l’interesse del figlio a conservare la propria
identità fino a quel momento consolidatasi.

Legge 08 febbraio 2006, n.54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54: “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 50 del 1° marzo 2006) Art. 1 (Modifiche al codice civile) 1. L’articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in […]

Sentenza 02 settembre 2005, n.17710

Costituisce violazione del dovere di assistenza morale e materiale
sancito dall’art. 143, comma 2, c.c., oltre che del dovere di
collaborazione nell’interesse della famiglia, tale da giustificare la
pronuncia di addebito della separazione, la condotta del coniuge che
si traduca in fatti di violenza nei confronti dell’altro coniuge ed in
forme di persecuzione morale. In particolare, al fine
dell’addebitabilità della separazione, il comportamento di un
coniuge, rivolto ad imporre i propri particolari principi e la propria
particolare mentalità, può assumere rilevanza solo se si traduca in
violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque sia
inconciliabile con i doveri medesimi, atteso che, in caso contrario, e
per quanto detti principi o mentalità siano criticabili, si resta
nell’ambito delle peculiarità caratteriali, le quali valgono a
spiegare le difficoltà del rapporto, ed eventualmente l’errore
originariamente commesso nella reciproca scelta, ma non integrano
situazioni d’imputabilità della crisi, nel senso previsto dall’art.
151, secondo comma, c.c. Ciò premesso, occorre sottolineare che il
dovere che entrambi i coniugi hanno di mantenere, istruire ed educare
la prole, sancito dall’art. 147 c.c., non impone obblighi soltanto nei
confronti dei figli, ancorché costoro siano ovviamente i primi
beneficiari del dovere stabilito dal legislatore a carico dei coniugi.
L’art. 144 stabilisce, infatti, l’obbligo per i coniugi di concordare
tra di loro l’indirizzo della vita familiare, sì che le scelte
educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi dei figli
non possono che essere adottati d’intesa tra i coniugi. Un
atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ad alle richieste
dell’altro coniuge, a tratti violento ed eccessivamente rigido, può
tradursi, oltre che in una violazione degli obblighi del genitore nei
confronti dei figli, anche nella violazione dell’obbligo nei confronti
dell’altro coniuge di concordare l’indirizzo della vita familiare e,
in quanto fonte di angoscia e dolore per l’altro coniuge, nella
violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito
dall’art. 143 c.c. Ove tale condotta si protragga e persista nel
tempo, aprendo una frattura tra un coniuge e i figli ed obbligando
l’altro coniuge a schierarsi a difesa di costoro, essa può divenire
fonte d’intollerabilità della convivenza e rappresentare, in quanto
contraria ai doveri che derivano dal matrimonio sia nei confronti del
coniuge che dei figli in quanto tali, causa di addebito della
separazione ai sensi dell’art. 151, comma 2, c.c.

Decreto Presidenza Consiglio Ministri 10 maggio 2005

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: “Istituzione di un premio «La famiglia, un’immagine per la società»”, 10 maggio 2005. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 128 del 4 giugno 2005) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza […]

Varie 03 giugno 2003

Congregazione per la Dottrina della Fede: “Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni omosessuali”, 3 giugno 2003. (omissis) INTRODUZIONE 1. Diverse questioni concernenti l’omosessualità sono state trattate recentemente più volte dal Santo Padre Giovanni Paolo II e dai competenti Dicasteri della Santa Sede. Si tratta infatti di un fenomeno morale e sociale inquietante, […]