Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 giugno 2016, n.40183/07

Non costituisce violazione dell'art 8 (diritto al rispetto alla
vita privata e familiare) e dell'art. 12 (diritto al matrimonio),
letti in combinato con l’art. 14 (divieto di discriminazione)
della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo,
l’annullamento disposto dal giudice, delle nozze celebrate
dall’ufficiale dello stato civile tra i ricorrenti, cittadini
francesi di sesso maschile, non essendo prevista dalla legislazione
nazionale al momento della celebrazione la possibilità di
contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso (ora disciplinata
dalla legge n. 2013-404 del 17 maggio 2013).

Trattato 01 dicembre 2009

VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA (al 1° dicembre 2009) PREAMBOLO SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA […]

Regolamento 26 giugno 2003, n.1661

Regolamento 26 giugno 2003, No. 1661, “The Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations 2003”. (omissis) 7. Exception for genuine occupational requirement etc (1) In relation to discrimination falling within regulation 3 (discrimination on grounds of sexual orientation) – (a) regulation 6(1)(a) or (c) does not apply to any employment; (b) regulation 6(2)(b) or (c) does not […]

Regolamento 17 aprile 2007, n.1263

Regolamento attuativo dell’Equality Act 2006
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3547] in materia
di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. Le
organizzazioni di tendenza a carattere religioso, le agenzie per le
adozioni e le “charities” possono, in determinate circostanze, agire
in deroga al divieto di discriminazione.

Sentenza 30 marzo 2007

Il licenziamento di un’insegnante musulmana, motivato dal fatto che
questa indossava in classe il niqab (tipologia di velo che lascia
scoperti solo gli occhi), non costituisce discriminazione. Infatti, in
primo luogo la richiesta di non indossare il niqab è proporzionale al
perseguimento di una finalità legittima (quella di favorire
l’apprendimento degli alunni); in secondo luogo, il corretto termine
di paragone tramite il quale individuare la presunta discriminazione
sarebbe da individuare nella situazione di un’altra insegnante che,
indipendentemente dal proprio credo religioso, svolgesse le sue
funzioni con la faccia coperta, circostanza che determinerebbe
ugualmente il licenziamento. Si deve dunque escludere che vi sia stata
diversità di trattamento motivata dalla religione.

Risoluzione 10 luglio 2008

Parlamento europeo. Risoluzione 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (testo approvato, P6_TA-PROV(2008)0361) Il Parlamento europeo , – visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti […]

Costituzione 04 ottobre 1958

Francia. Costituzione, 4 ottobre 1958 e successivi emendamenti. Préambule Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans […]

Sentenza 06 aprile 2000, n.34369/97

Il divieto di discriminazione religiosa (ex artt. 9 e 14 CEDU) è
violato non solo quando viene applicato un trattamento differenziato a
situazioni analoghe, ma anche quando trattamenti uguali vengono
applicati a situazioni diverse. Se gli Stati non prevedono trattamenti
diversificati nei confronti di persone che si trovano in situazioni
differenti, violano il diritto degli individui a non essere
discriminati nell’esercizio delle libertà garantite dalla CEDU. Nel
caso di specie, ad un Testimone di Geova, precedentemente condannato
per aver rifiutato di indossare l’uniforme militare, era stata negata
l’iscrizione al registro degli esperti contabili. Ad un soggetto
condannato per motivi religiosi era stato, cioè, applicato il
medesimo trattamento nel quale incorrono coloro che siano stati
condannati per altri reati. È dunque illegittima la norma che non
prevede un’adeguata eccezione per chi abbia riportato condanne penali
in ragione del credo religioso.