Non è illegittima la determinazione del Dirigente della
Soprintendenza Scolastica, di approvazione delle graduatorie
permanenti definitive, previste dalla legge 03.05.1999, n. 124, per
l’immissione in ruolo e per il conferimento degli incarichi a tempo
determinato a personale docente nella scuola elementare, nella parte
in cui non è stato riconosciuto nei loro confronti il punteggio per i
servizi di insegnamento della religione cattolica in precedenza
prestati. I periodi di insegnamento della religione cattolica non
attribuiscono una posizione del tutto omologa a quella dei docenti
ordinari con ogni effetto ai fini dell’inserimento nelle graduatorie
per l’accesso agli incarichi ed alla nomina in via definitiva. Deve
quindi, ribadirsi – anche con riguardo alle insegnanti di religione
cattolica nelle scuole elementari – l’indirizzo giurisprudenziale
che ha costantemente riconosciuto il carattere di specialità della
posizione dei docenti di religione, in relazione ai differenziati
profili di abilitazione professionale richiesti, alle distinte
modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, alla
peculiarità dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne sentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. Cons.
St., Sez. VI^, n. 5153 del 28.09.2001; n. 530 del 27.04.1999; n. 756
del 12.05.1994). Costituisce, infatti, secondo i criteri ivi indicati
periodo di insegnamento utile all’ammissione a punteggio “il solo
servizio [. . .] relativo alla classe di concorso o posto per il quale
si chiede l’inserimento in graduatoria”. E’ agevole rilevare che
l’attività di insegnante di religione cattolica, nei suoi obiettivi
di apprendimento dei principi della dottrina della Chiesa Cattolica,
ha un oggetto specifico, del tutto distinto dalle materie e dai
programmi scolastici della scuola primaria. Il criterio selettivo
recepito negli atti impugnati non si configura, quindi,
discriminatorio, stante l’evidente non omogeneità dei servizi resi
nella qualità di insegnante della religione cattolica e di insegnante
ordinario di scuola primaria e, nei sensi della non assimilabilità
delle due tipologie di servizi, si è altresì pronunziata la Corte
Costituzionale con decisione n. 343 del 22.07.1999, in relazione ad
analoga fattispecie inerente all’assunzione in ruolo.