Sentenza 27 giugno 2003, n.5349
Laddove l’amministrazione abbia provveduto ad enucleare nell’atto
generale (nella specie, d.P.C.M. 25 gennaio 2002) le ragioni ed i
limiti di impiego degli obiettori di coscienza con ridotto profilo
sanitario, la stessa non è soggetta ad alcun obbligo di ulteriore
motivazione dell’atto con cui avvia un giovane al servizio civile
sostitutivo.