Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Interrogazione 09 settembre 2003, n.E-2781

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2781 di Maurizio Turco e altri alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Cina nei confronti dei Falun Gong”, 9 settembre 2003. Premesso che da un lancio dell’agenzia nazionale cinese Xinhua si apprende che il governo di Pechino ha in animo di continuare a perseguire la lotta contro il Movimento Falun […]

Interrogazione 31 marzo 2003, n.E-1342

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-1342 di Benedetto Della Vedova alla Commissione: “Diritto alla libertà religiosa in India”, 31 marzo 2003. Il 26 marzo ultimo scorso l’Assemblea dello Stato indiano nordoccidentale di Gujarat ha approvato una legge di iniziativa governativa sulle conversioni religiose forzate: il “Freedom of Religion Bill”. L’agenzia di stampa missionaria MISNA ha reso […]

Interrogazione 16 giugno 2003, n.E-1990

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-1990 di Marco Cappato e altri alla Commissione: “Esercizio del diritto alla libertà di culto”, 16 giugno 2003. Negli ultimi mesi sono state sottoposte all’attenzione della Commissione due eventi che, in contesti e con modalità profondamente diversi, mettono in serio pericolo l’esercizio del diritto alla libertà di culto: l’emanazione di una […]

Interrogazione 21 luglio 2003, n.E-2542

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2542 di Maurizio Turco alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Russia”, 21 luglio 2003. Premesso che – il 15 maggio 2000 le autorità di Kostroma hanno negato l’autorizzazione a professare la propria fede alla “Family of God” e ad una seconda chiesa pentecostale perché accusate di praticare l’ipnotismo; – nel […]

Interrogazione 08 luglio 2003, n.E-2360

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2360 di Maurizio Turchi alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Slovacchia”, 8 luglio 2003. Premesso che – i leaders di piccole chiese protestanti, i fedeli musulmani e gli appartenenti agli Hare Krishna si lamentano della legge sulla religione del 1991 che impedisce alle comunità religiose con meno di 20.000 membri […]

Interrogazione 19 giugno 2003, n.E-2047

Parlamento europeo. Interrogazione scritta E-2047 di Maurizio Turco e altri alla Commissione: “Violazione della libertà religiosa in Laos”, 19 giugno 2003. Considerato che: — il “Movimento Lao per i diritti umani” ha reso noto che nella provincia laotiana meridionale di Savannakhet, a Muong Nong, tra il 17 il 27 maggio 2003 venti cittadini di religione […]

Sentenza 30 settembre 1996, n.334

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 2, 3 e
19 Cost., l’art. 238, comma 2, cod. proc. civ., limitatamente alle
parole “davanti a Dio e agli uomini” e l’art. 238, comma 1, seconda
proposizione, cod. proc. civ., limitatamente alle parole “religiosa
e”, in quanto – posto che gli artt. 2, 3 e 19 Cost. garantiscono come
diritto la liberta’ di coscienza in relazione all’esperienza
religiosa; che tale diritto, sotto il profilo
giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignita’ della
persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall’art. 2; che
esso spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano
essi atei o agnostici, e comporta la conseguenza, valida nei confronti
degli uni e degli altri, che in nessun caso il compimento di atti
appartenenti, nella loro essenza, alla sfera della religione possa
essere l’oggetto di prescrizioni derivanti dall’ordinamento giuridico
dello Stato; che qualunque atto di significato religioso (anche il
piu’ doveroso dal punto di vista di una religione e delle sue
istituzioni) rappresenta sempre, per lo Stato, esercizio della
liberta’ dei propri cittadini, che, come tale non puo’ essere oggetto
di una sua prescrizione obbligante, indipendentemente dall’irrilevante
circostanza che il suo contenuto sia conforme, estraneo o contrastante
rispetto alla coscienza religiosa individuale; che alla configurazione
costituzionale del diritto individuale di liberta’ di coscienza
nell’ambito della religione e alla distinzione dell'”ordine” delle
questioni civili da quello dell’esperienza religiosa corrisponde,
rispetto all’ordinamento giuridico dello Stato e delle sue
istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine
religioso per rafforzare l’efficacia dei propri precetti; e che il
giuramento e’ certamente atto avente significato religioso – il
giuramento “decisorio”, cosi’ come disciplinato dall’art. 238 cod.
proc. civ., viola sia la liberta’ di coscienza in materia di religione
(laddove esso, pur non essendo propriamente imposto dalla legge, e’
comunque oggetto di una prescrizione legale alla quale la parte si
trova sottoposta con conseguenze negative), sia la distinzione,
imposta dal fondamentale principio costituzionale di laicita’ o non
confessionalita’ dello Stato, tra l'”ordine” delle questioni civili e
l'”ordine” delle questioni religiose (laddove dalle norme impugnate
deriva un’inammissibile commistione tra i due ordini, rappresentata
dal fatto che un’obbligazione di natura religiosa e il vincolo che ne
deriva nel relativo ambito sono imposti per un fine probatorio proprio
dell’ordinamento processuale dello Stato; con la conseguenza che,
siccome la liberta’ di coscienza di chi sia chiamato a prestare il
giuramento previsto dall’art. 238, comma 2, cod. proc. civ. comporta
che la determinazione del contenuto di valore che essa implica sia
lasciata alla coscienza, la dichiarazione di incostituzionalita’ del
riferimento alla responsabilita’ che si assume davanti a Dio deve
estendersi anche al riferimento alla responsabilita’ davanti agli
uomini, e con l’ulteriore conseguenza (ex art. 27 l. n. 87 del 1953)
che la dichiarazione di incostituzionalita’ deve estendersi al primo
comma del medesimo articolo – nella parte in cui prevede che il
giurante sia ammonito dal giudice circa l’importanza religiosa del
giuramento – avuto riguardo alla inscindibilita’ di tale previsione da
quella contenuta nel secondo comma.

Sentenza 06 luglio 1960, n.58

La formula del giuramento contenuta nell’articolo 449 del Codice di
procedura penale non viola, nei confronti dell’ateo, la norma del
primo comma dell’articolo 21 della Costituzione, che garantisce la
libera manifestazione del pensiero. Le parole “consapevole della
responsabilita’ che col giuramento assume davanti a Dio”, nei
confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso
di un richiamo alla responsabilita’ che il credente, e soltanto lui,
assume con il giuramento davanti a Dio. Il vincolo, nei riguardi
dell’ateo, di dire la verita’ e’ percio’ rafforzato esclusivamente
dalla consapevole responsabilita’ che assume con l’atto del giuramento
davanti agli uomini, responsabilita’ puramente morale, e dalla
minaccia di una sanzione penale; ma non del senso della Divinita’ che
per lui e’ irrilevante.