Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 28 agosto 2015, n.1048

La specificità ed eccezionalità della disciplina
concernente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi
esclude che si possa ritenere che, allo stato della attuale normativa,
in mancanza di una disposizione esplicita, le fonti normative
prevedano la facoltà di conversione del permesso di soggiorno
rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro.

Costituzione 11 giugno 1999, n.731

THE CONSTITUTION OF FINLAND, 11 June 1999. (omissis) CHAPTER 2 – Basic rights and liberties Section 6 – Equality Everyone is equal before the law. No one shall, without an acceptable reason, be treated differently from other persons on the ground of sex, age, origin, language, religion, conviction, opinion, health, disability or other reason that […]

Costituzione 04 luglio 2002

THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 4 luglio 2002. CHAPTER 1 – Fundamental rights Article 1 All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Omissis) Article 6 […]

Legge 03 agosto 1998

Legge 5 agosto 1998: “Liberdade de religião e de culto”. A Assembleia Legislativa decreta, nos termos das alíneas b) e c) do n.º 3 do artigo 31.º do Estatuto Orgânico de Macau, para valer como lei, o seguinte: CAPÍTULO I Princípios gerais Artigo 1.º (Âmbito de aplicação) A presente lei regula a liberdade de religião […]

Sentenza 09 luglio 2002, n.44179/98

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Sezione terza. Sentenza 9 luglio 2002, n. 44179/98: “Divieto di trasmettere messaggi pubblicitari con fini di propaganda religiosa e diritto alla libertà di espressione”. Chamber composed of: Mr G. Ress, President, Mr I. Cabral Barreto, Mr L. Caflisch, Mr P. Kūris, Mr R. Türmen, Mr J. Hedigan, Mrs H.S. Greve, […]

Costituzione 11 giugno 1975

Costituzione, 11 giugno 1975 e successivi emendamenti. Part I Fundamental Provisions Section I Form of Government (Omissis) Article 2 Human Dignity (1) Respect for and protection of human dignity constitute the primary obligation of the State. (2) Greece, following the generally accepted rules of international law, seeks consolidation of peace and justice and fostering of […]

Accordo 21 dicembre 1994

Acuerdo de 21 de diciembre de 1994, entre el Reino de España y la Santa Sede, sobre asuntos de interés común en Tierra Santa y Anejo. (BOE núm. 179, 28 julio 1995) España y la Santa Sede, con el propósito de adaptar a las actuales circunstancias la secular obra desarrollada por España en Tierra Santa, […]

Sentenza 07 febbraio 2005, n.849

In ossequio al vigente impianto costituzionale relativo ai rapporti
tra Stato e Chiesa Cattolica, la Legge n. 512 del 1961 – nel
disciplinare lo Stato giuridico del personale dell’assistenza
spirituale alle Forze armate dello Stato – è partita dal postulato
dell’esistenza di due ordinamenti giuridici, quello statale e quello
canonico, fra loro paralleli e reciprocamente intersecantisi senza
prevalenza dell’uno sull’altro, nel tentativo riuscito di assicurare
una sostanziale autonomia degli atti e dei giudizi che si vengono via
via a formare nel corso dei procedimenti avviati da entrambe le
autorità. Al riguardo, in tema di designazione dei cappellani
militari, l’art. 17 della legge suddetta stabilisce che le nomine
siano effettuate con decreto da parte dell’amministrazione statale,
“previa designazione dell’Ordinario Militare”, e l’art. 26 prevede
inoltre, in ordine alle modalità di esercizio di tale potere, che
“l’Ordinario Militare o, per sua delega, il Vicario generale
militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento
a disposizione, compili, entro il mese di gennaio dell’anno
successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare
integrate da un giudizio complessivo espresso per le qualifiche di
ottimo, buono, mediocre, insufficiente”. Ai sensi di dette
disposizioni si può dunque escludere che il giudizio in questione sia
in qualche modo vincolato dalle valutazioni eventualmente operate
dall’amministrazione militare, in quell’ottica di “separazione
delle sfere di competenza tra autorità religiosa e statale” sopra
tratteggiata. Da tutto ciò consegue che il provvedimento di congedo a
tempo illimitato, fondato su argomentazioni di esclusiva competenza
dell’Ordinario Militare (il giudizio complessivo de qua), non possa
che risultare del tutto legittimo in quanto motivato in forza di un
diniego sulla cui validità ed efficacia l’amministrazione militare
non ha possibilità di interloquire.