Ordinanza 05 giugno 2007, n.199
Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma
5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui
– stabilendo che per i reati indicati all’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’art. 449 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non
prevede, «secondo l’interpretazione maggioritaria della
giurisprudenza di legittimità, […] che l’imputato debba essere
presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall’arresto o
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato».