Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 marzo 2002, n.3027

A seguito dell’emanazione del d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (la cui
legittimità risulta sancita dalla sentenza n. 466 del 1990 Corte
cost.), alle istituzioni assistenziali regionali ed infraregionali va
riconosciuta natura privatistica qualora ne risulti accertato,
alternativamente, il carattere associativo, quello di istituzione
promossa ed amministrata da privati, l’ispirazione religiosa, ovvero
qualora ricorrano, congiuntamente, le circostanze 1) che l’atto
costitutivo (o la tavola di fondazione) sia posto in essere da
privati; 2) che disposizioni statutarie prescrivano la designazione da
parte di associazioni o soggetti privati di una quota significativa
dei componenti dell’organo deliberante; 3) che il patrimonio risulti
prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione
originaria o dagli incrementi o trasformazioni della stessa, ovvero da
beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività
istituzionale. Ne consegue che all’Ospizio “beneficio Madonna delle
Grazie” di Galatina va riconosciuto il carattere di istituzione di
assistenza e beneficenza con personalità giuridica di diritto
privato, attesa la riconducibilità all’iniziativa privata della sua
nascita, della relativa disciplina e dei finanziamenti ricevuti, così
che le controversie inerenti ai rapporti di lavoro con i dipendenti
devono ritenersi devolute alla competenza giurisdizionale dell’a.g.o.

Sentenza 16 maggio 1995, n.495

L’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza può ottenere
l’iscrizione nel registro regionale del volontariato disciplinato
dalla l. 11 agosto 1991, n. 166, e nella regione Lombardia, dalla l.
reg. 24 luglio 1993, n. 22, purché la Regione esamini caso per caso
le richieste per verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali
previsti dalle stesse leggi. Tra i quali preminenti risultano
l’attività prestata in modo gratuito spontaneo e personale, senza
fine di lucro, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.