Ordinanza 02 marzo 2006, n.331
Appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 14,
comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, coma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, dispone che – per l’eventuale configurazione
di commissioni di esame di Stato formate da soli candidati privatisti
– queste ultime “possono essere costituite soltanto presso gli
istituti statali”, per contrasto con i principi costituzionali
desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.