Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 23 novembre 2006

Non è manifestamente infondata la richiesta di rimozione del
crocifisso dalle aule d’udienza, posto che la circolare del ministro
della giustizia del 29 maggio 1926 n. 2134/1867 appare in contrasto
con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la
garanzia della libertà di coscienza e di religione, essendo pacifico
(v. in tal senso Cass. sez. unite 18 novembre 1997, n. 11432 e sez.
disciplinare 15 settembre 2004, Sansa) che nessun provvedimento
amministrativo può limitare diritti fondamentali di libertà, al di
fuori degli spazi eventualmente consentiti da una legge ordinaria
conforme a Costituzione. L’avvenuto riconoscimento di tale non
manifesta infondatezza non esaurisce tuttavia l’ambito delle
valutazioni alle quali la sezione disciplinare è tenuta, dovendosi
anche accertare se l’inadempimento degli obblighi derivanti dal
rapporto di impiego possa ritenersi giustificato dal mancato
accoglimento della pretesa alla rimozione del crocifisso. Se, infatti,
certamente l’ordinamento riconosce il diritto di seguire la propria
coscienza, l’esercizio di tale diritto non può avvenire con
modalità tali da pregiudicare le esigenze di giustizia il cui
soddisfacimento è oggetto di incontestati doveri funzionali. La
pretesa di far prevalere l’imperativo della propria coscienza,
rifiutando in modo deliberato e palese l’adempimento dei doveri
funzionali – attuando una evidente forma di disobbedienza civile, la
quale, peraltro, per sua stessa natura deve scontare l’accettazione
della relativa sanzione – non può pertanto trovare riconoscimento da
parte dell’ordinamento, all’interno del quale solo la legge
potrebbe consentirla (Nel caso di specie, veniva stabilita la
sospensione provvisoria del ricorrente dall’incarico di magistrato).

Decreto 10 aprile 2006

Compete alla responsabile decisione del presidente del seggio
accertare e verificare che la sala destinata alle elezioni, abbia le
caratteristiche e gli arredi indispensabili per la funzione che deve
assolvere, nella piena osservanza di quanto prescritto dall’art. 42
del T.U. in materia elettorale e delle disposizioni tecniche emanate
dal competente Ministero dell’Interno. Tra ciò che detta sala deve
avere non è in ogni caso menzionato o considerato il crocefisso,
rilevando semplicemente l’opportunità che il luogo destinato alle
elezioni sia uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di
elementi che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o
involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore.

Parere 15 febbraio 2006

Il principio di laicità non risulta compromesso dall’esposizione del
crocifisso nelle aule scolastiche. Il crocifisso consiste, infatti,
anzitutto un simbolo storico — culturale; esso rappresenta un segno
di identificazione nazionale e costituisce, insieme ad altre forme di
vita collettiva e di pensiero, uno dei percorsi di formazione dei
nostro Paese e in genere di gran parte dell’Europa. Non va infatti
sottaciuta l’influenza che la dottrina cristiana, incentrata sui
valori della dignità umana, ha avuto nella formazione degli Stati
moderni e laici. Si può, quindi, ritenere che, nell’attuale realtà
sociale, il crocifisso debba essere considerato non solo come simbolo
di un’evoluzione storica e culturale, e quindi dell’identità del
nostro popolo, ma come simbolo altresì di un sistema di valori di
libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi
anche di laicità dello Stato, che trovano espresso riconoscimento
nella nostra Carta costituzionale.

Sentenza 22 marzo 2006, n.94

La giurisdizione del Giudice amministrativo (analogamente a quella
civile, ed a differenza di quella costituzionale e penale) è una
giurisdizione di diritto soggettivo, volta cioè alla tutela di
interessi individuali, nell’ambito della quale la parte antagonista
dell’Amministrazione non tende all’affermazione del diritto
oggettivo, bensì a tutelare una propria situazione giuridica
soggettiva rilevante per l’ordinamento, che si ritenga in qualche
modo incisa dalla Pubblica Amministrazione, sia che si verta in
materia di interessi legittimi o di diritti soggettivi in senso
proprio. Ciò è confermato dalla circostanza che, nella giurisdizione
amministrativa, il processo è sempre promosso dal soggetto titolare
dell’interesse particolare che viene azionato, e dalle disposizioni
che prevedono la piena disponibilità del giudizio; dovendo quindi
ritenersi, in ultima analisi, che scopo immediato della giurisdizione
amministrativa è la tutela degli interessi particolari (di qualunque
natura, siano essi direttamente o indirettamente riconosciuti
dall’ordinamento) in qualche modo incisi dall’azione della P.A..Ne
consegue che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule
giudiziarie non può ritenersi riconducibile alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, posto che detta istanza
travalica manifestamente le attribuzioni di tale Giudice, quali
configurate dal vigente ordinamento, perchè invoca, per un verso, la
verifica di detto Tribunale sull’azione amministrativa, in nome di
un astratto sindacato di legalità, svincolato cioè dalla tutela di
un interesse proprio del ricorrente e, per altro verso, chiede
l’emanazione di una pronuncia con effetti generalizzati ed “erga
omnes” che presuppone un giudizio circa la legittimità e la vigenza
delle norme che impongono l’esibizione del crocifisso negli uffici
giudiziari ed in genere negli uffici pubblici.

Sentenza 13 febbraio 2006, n.556

Come ad ogni simbolo, anche al crocifisso possono essere imposti o
attribuiti significati diversi e contrastanti, oppure ne può venire
negato il valore simbolico per trasformarlo in suppellettile, che può
al massimo presentare un valore artistico. Non si può però pensare
al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come ad una
suppellettile, oggetto di arredo, e neppure come ad un oggetto di
culto; si deve pensare piuttosto come ad un simbolo idoneo ad
esprimere l’elevato fondamento dei valori civili che delineano la
laicità nell’attuale ordinamento dello Stato.

Sentenza 15 dicembre 2005, n.622

La decisione da parte di un magistrato di astenersi dal tenere udienze
per la presenza del crocifisso in aula integra gli estremi del reato
di omissione di atti di ufficio di cui all’art. 328 c.p.. Il mancato
espeltamento della funzione giurisdizionale, infatti, non può essere
legittimato da un preteso bilanciamento – ed ancora meno dal prevalere
– delle esigenze discendenti dalla legittima tutela della libertà
religiosa o di coscienza sul dovere di adempimento delle fuzioni
proprie della magistratura. L’obbligo di esercizio di queste ultime
deve dunque essere assolto in via primaria ed il rifiuto ripetutamente
manifestato nei confronti dell’espeltamento delle stesse deve pertanto
ritenersi illegittimo.

Sentenza 05 dicembre 2005

Consiglio di Stato. Sentenza 5 dicembre 2005: “Simboli relgiosi. Fotografie a capo coperto sulle patenti di guida”. Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 15 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Shingara MANN SINGH ; M. MANN SINGH demande au Conseil d’Etat : […]

Circolare 17 ottobre 2005, n.40424

Circolare 17 ottobre 2005, n. 40424: “Crocifisso esposto nelle aule scolastiche. Motivo di rifiuto da parte personale docente a svolgere le lezioni. Illegittimità”. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO Area D – Affari Generali Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado Statali e non statali – […]

Ordinanza 26 maggio 2005

La presenza del crocifisso nei locali adibiti a seggi elettorali non
integra alcuna concreta lesione o pregiudizio che valga a condizionare
la convinzione politica degli elettori e l’esercizio del relativo
diritto di voto. Non è ipotizzabile, infatti, che un “non simbolo”,
come il crocifisso per i non credenti o per i non cristiani, possa
interferire negativamente in modo incisivo sulla formazione
dell’orientamento politico e sulla conseguente espressione del voto
elettorale o referendario. Nè la presenza di crocifissi nei locali
scolastici da adibire a seggi può essere considerata come
l’espressione di una vincolante o, comunque, condizionante scelta
turbatrice della libertà religiosa o di pensiero degli elettori.
Infatti, in mancanza nell’attuale ordinamento di disposizioni di legge
che prevedano l’esibizione obbligatoria del crocifisso, salvo alcune
previsioni aventi carattere regolamentare ed in ogni caso non relative
ai seggi, la presenza sporadica e solo casuale di tale simbolo
“passivo” nelle suddette sedi elettorali non comporta l’imposizione di
alcuna condivisione religiosa, nè vincola ad atti o comportamenti che
siano anche solo indirettamente espressione di una sintonia o di una
convinzione di implicita aderenza ad una fede o culto diversi da
quelli propri. Il crocifisso risulta, dunque, una presenza
assolutamente trascurabile per chi non vi si riconosca,
impossibilitata in quanto tale a sollecitare o condizionare scelte e
comportamenti personali.

Costituzione 04 ottobre 1958

Francia. Costituzione, 4 ottobre 1958 e successivi emendamenti. Préambule Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans […]