Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Varie 30 giugno 2016

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Adoración Castro Jover, Universidad País Vasco 

Sentenza 05 luglio 2010, n.4250

In sede di valutazione della idoneità per la nomina a magistrato di
Cassazione il giudizio del C.s.m. può e deve estendersi al vaglio di
ogni elemento utile a formulare la migliore valutazione complessiva
della professionalità dell’interessato. Del tutto correttamente, tra
gli aspetti meritevoli di rilievo, sono incluse anche le eventuali
condotte individuali che in precedenza siano state accertate ed
abbiano formato oggetto di un procedimento penale, disciplinare, o di
trasferimento per incompatibilità ambientale. L’arco della carriera
del magistrato interessato dalla valutazione è tutto quello
precedente, con il limite dei periodi esterni, a seconda dei casi,
all’ultimo settennio o triennio di scrutinio. I fatti già colpiti
da sanzione (nel caso di specie, tra gli altri, il rifiuto di tenere
udienze in aule di giustizia ove fosse presente il crocifisso non
accompagnato da simboli di altre religioni) ben possono rilevare
anche in un diverso contesto valutativo non configurando una
inammissibile duplicazione di sanzione in ragione della mancanza di
una prestabilita finalità punitiva, bensì costituendo un
accertamento inteso al ben diverso scopo di un completo apprezzamento
obiettivo della personalità professionale del magistrato, attraverso
la disamina di tutti gli elementi atti a ricostruirla.

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Per approfondire in OLIR.it:

* TAR Lazio. Sezione Prima. Sentenza 3 novembre 2008, n. 9540
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5530&prvw=1](I
grado)
* Consiglio Superiore della Magistratura. Ordinanza 23 novembre 2006
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4012]

Sentenza 10 luglio 2009, n.28482

La norma di cui all’art. 328/1° c.p. tutela, in senso lato, il buon
andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione
per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il vero ed unico
disvalore represso dalla norma è cioè la mancanza dell’atto
d’ufficio a rilevanza esterna, mentre le inadempienze interne
all’organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di
servizio, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha pertanto ritenuto
l’insussistenza del fatto di reato ipotizzato, in quanto la condotta
del ricorrente – consistente nel rifiuto di svolgere le sue funzioni
di magistrato nelle aule giudiziarie recanti l’esposizione del
crocifisso – si è concretizzata nella violazione di doveri
funzionali, riverberatasi esclusivamente sull’organizzazione interna
dell’ufficio e non sull’attività di rilevanza esterna, diretta a
garantire il servizio di giustizia.

Ordinanza 24 giugno 2009

Ai sensi del D.Lgs. n. 216/2003, per principio di parita’ di
trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione nei
rapporti di lavoro – diretta o indiretta – a causa della religione,
delle convinzioni personali, degli handicap, dell’eta’ o
dell’orientamento sessuale (art. 2, comma 1). In particolare, sono
considerate come disciminazioni, nel senso suddetto, anche “le
molestie ovvero quei comportamenti indesiderati”, posti in essere per
i motivi anzidetti, “aventi lo scopo o l’effetto di violare la
dignita’ di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo” (art. 2, comma 3). Non può essere
ricondotto a tale fattispecie il comportamento della Amministrazione
scolastica che abbia diffidato un insegnante dal rimuovore il
crocifisso affisso nell’aula di lezione; crocifisso la cui presenza
era stata richiesta dall’assemblea degli studenti, confermata da una
delibera del consiglio di classe e anche da una conseguente circolare
del Dirigente scolatico. Deve sottolinearsi, infatti, che la laicità
e la libertà di insegnamento si fonda sulla libertà dì espressione,
di pensiero e di religione e quindi sul rispetto reciproco di tutte le
persone indipendentemente dal loro orientamento religioso, di pensiero
e di coscienza. Ed è proprio nel rispetto di tale principio che il
Dirigente scolastico ha posto in essere – secondo il Tribunale adito –
la condotta lamentata. Il comportamento dell’Amministrazione
scolastica, infatti, non pare connotato da alcun intento
discriminatorio, ma è teso a rispettare la scelta culturale e
religiosa espressa dalla classe nella assemblea, invitando in tale
modo tutti gli insegnati ad improntare la relazione con gli studenti
nel segno del reciproco rispetto, della tolleranza e della
condivisione.

Sentenza 14 novembre 2008, n.288/2008

Viola i diritti fondamentali riconosciuti dagli artt. 14 (uguaglianza)
e 16.1 (libertà religiosa) la scelta di un Consiglio scolastico di
una scuola pubblica di mantenere nelle aule e negli altri locali
l’esposizione di crocifissi. Gli stessi vanno quindi rimossi poichè,
al di là della loro valenza storico-culturale, continuano ad avere un
chiaro significato religioso. La loro presenza all’interno di istituto
scolastico pubblico destinato all’insegnamento di base gratuito per i
minori in piena fase di sviluppo della loro capacità intellettiva,
può ingenerare in essi la convizione che lo Stato sia più vicino
alla confessione religiosa di cui tali simboli siano espressione.

Ordinanza 22 gennaio 2008, n.229

La collocazione del crocifisso o di immagini sacre, in locali
dell’amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un
pubblico servizio, attiene a scelte di carattere organizzatorio
dell’amministrazione. In tali ipotesi, infatti, si è di fronte a
provvedimenti dell’autorità amministrativa di carattere generale,
che esorbitano nel rapporto individuale di utenza o del singolo
dipendente con l’amministrazione, per cui resta devoluta al giudice
amministrativo anche l’eventuale richiesta di risarcimento. Peranto,
deve escludersi che la questione della legittimità della collocazione
della immagini sacre nei locali della pubblica amministrazione (nel
caso di specie, presso l’Unità Operativa del Comando di Polizia
Municipale) possa ricondursi ad un a mero rapporto di carattere
individuale del singolo utente o ad una questione meramente
risarcitoria, con la conseguenza che l’istanza cautelare volta ad
ottenere la rimozione dei simboli religiosi si traduce nella richiesta
di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella
gestione e nell’organizzazione della pubblica amministrazione, con
conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.