Sentenza 04 maggio 1995, n.1181
Nel procedimento di delibazione di una sentenza ecclesiastica “pro
validitate”, la certezza legale dello stato di due soggetti che hanno
contratto matrimonio concordatario dichiarato nullo e risultante dal
passaggio in giudicato del provvedimento della Corte d’Appello con
il quale sia stata dichiarata esecutiva la precedente sentenza
ecclesiastica di nullità del matrimonio, non costituisce un ostacolo
insuperabile alla delibazione, poiché il principio della certezza
sullo stato delle persone (di cui quello dell’immutabilità
dell’accertamento della nullità del matrimonio derivante da una
sentenza passata in giudicato costituisce uno dei corollari) è di
ordine pubblico, ma non ha carattere assoluto in quanto
l’ordinamento giuridico italiano conosce il rimedio generale della
revocazione nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 395
c.p.c. La Corte d’appello cui sia richiesta la dichiarazione di
esecutività agli effetti civili di una sentenza ecclesiastica “pro
validitate”, ha il potere di accertare, ai fini del sindacato
sull’ordine pubblico italiano, se le ragioni che determinarono la
nullità del processo canonico siano astrattamente riconducibili ad
alcuna delle ipotesi previste dall’ordinamento giuridico italiano
nell’art. 395 c.p.c. per la revocazione delle sentenze (nella
specie: la sussistenza del “dolo revocatorio”).