Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 maggio 2003, n.22516

L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).

Sentenza 12 aprile 1989, n.203

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. In
questo senso, lo Stato è tenuto, in forza dell’Accordo del 1984 con
la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica.
Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo
l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di
frequentarlo. Per quanti invece decidano di non avvalersene,
l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di
altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento
per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata
attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà
costituzionale di religione.