Sentenza 21 maggio 2003, n.22516
L’obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attivita’ degli “enti
centrali della Chiesa”, sancito dall’art. 11 del Trattato fra l’Italia
e la Santa Sede stipulato l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo in
Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di
una “immunita’”, ma si riferisce essenzialmente all’attivita’
patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso
comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l’osservanza di norme
penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti
produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in
territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato
dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei
confronti di taluni responsabili della Radio vaticana – peraltro
ritenuta non annoverabile neppure fra gli “enti centrali della Chiesa”
– in ordine al reato di cui all’art. 674 cod. pen., ipotizzato con
riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensita’
superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana,
siti in territorio italiano).