Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 13 ottobre 1975, n.654

Legge 13 ottobre 1975, n. 654: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966". Articolo 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a […]

Parere 08 novembre 1995, n.3009

Quando un Comune concede all’Ente patrimoniale dell’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7º giorno il diritto
di superficie su un’area per la costruzione di un luogo di culto,
occorre, ex art. 35 della legge n. 865 del 1971, che la concessione
sia a tempo determinato (da un minimo di 60 anni ad un massimo di 99),
a causa della natura privata dell’Ente. Non può pertanto
condividersi l’assunto che, equiparando le funzioni di tale Ente a
quelle di un ente pubblico, l’ammette alla fruizione del beneficio,
previsto dallo stesso art. 35 cit., della concessione del diritto di
superficie a tempo indeterminato. Può, quindi, essere rilasciata
all’Ente in parola l’autorizzazione ad accettare a titolo gratuito
tale diritto di superficie, a condizione che si modifichi la
concessione prevedendone un termine di scadenza (99 anni).

Parere 30 agosto 1995, n.2115

Nel corso dell’esame della richiesta di riconoscimento della
personalità giuridica quale seminario avanzata dal Collegio Maronita
Mariamita in Roma gli attestati della Congregazione per le Chiese
orientali, secondo cui il medesimo Collegio sarebbe una casa religiosa
sede della procura generalizia, dipendente dall’omonimo Ordine
religioso con sede principale all’estero, inducono elementi
d’incertezza, sia con riguardo all’avvenuta erezione canonica
dell’ente istante, sia con riguardi alla condizione giuridica dello
stesso, che potranno essere chiariti con ulteriori contatti fra
l’Amministrazione e le competenti autorità della Santa Sede. Quanto
allo statuto vanno modificate le norme relative al patrimonio, alla
devoluzione in caso di estinzione ed al rinvio ai codici civile e
canonico, per ciò che in esso non è contemplato. Né può essere
condivisa la previsione relativa alla subordinazione del riconoscendo
ente all’Ordine d’appartenenza in Beirut, a guisa di una Casa di
procura in Italia di un Ordine religioso estero.