Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 03 ottobre 1994, n.260

Il diritto fondamentale ad una educazione integrale, sancito
dall’art. 27 della Costituzione spagnola, è compatibile, in linea
di principio, con il diritto dei genitori a che i figli ricevano
un’educazione morale e religiosa conforme alle loro convinzioni. Non
è necessario che l’educazione integrale dei minori venga impartita
in scuole pubblicamente omologate. I minori, come nel caso di specie,
possono essere legittimamente formati nei centri d’istruzione propri
del gruppo confessionale di appartenenza dei genitori (“Bambini di
Dio”), organizzati secondo un modello analogo a quello di un internato
di un ordine religioso; perché tale situazione scolare possa
costituire uno dei presupposti richiesti per la dichiarazione di
abbandono di un minore e per il suo affidamento alla tutela legale,
occorre provare, di volta in volta, che essa abbia violato il diritto
dello stesso minore a ricevere un’educazione idonea allo sviluppo
della sua personalità. La valutazione degli elementi probatori
inerenti al merito della vicenda, costituisce una questione di fatto
che non può essere oggetto di censura in sede di ricorso per
illegittimità costituzionale, avendo le pronunzie impugnate concluso
per l’insussistenza dei presupposti atti a giustificare
l’affidamento dei minori alla tutela legale, sulla base di una
ponderazione delle prove condotta in termini non arbitrari e non
assurdi.
Per altro, in nessun modo può discendere dalle impugnate pronunzie un
pregiudizio per il diritto dei minori alla loro scolarizzazione, in
quanto esse si limitano a stabilire che non ricorrono, nel caso, gli
estremi per affidarli alla tutela legale, ma non impediscono la messa
in atto da parte dei soggetti responsabili e degli organi competenti
di tutte le iniziative volte a far sì che tale diritto sia
concretamente e compiutamente realizzato.

Sentenza 14 febbraio 1995

Deve essere rigettata la domanda di colui il quale, avendo celebrato
matrimonio secondo il rito islamico (non destinato a produrre effetti
giuridici nell’ordinamento francese), sul presupposto
dell’intervenuta interruzione della convivenza, richieda il
risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del “concubinaggio” e
non offra la dimostrazione della responsabilità della sposa per la
rottura medesima.

Sentenza 05 maggio 1993, n.298

Da un’interpretazione sistematica dell’art. 8 L. 27 maggio 1929 n.
848, tuttora in vigore per effetto dell’art. 73 L. 20 maggio 1985 n.
222, si evince che il Comune ha l’obbligo giuridico di pronunciarsi
sulla domanda di retrocessione gratuita di parte degli ex conventi,
soppressi da leggi eversive dei beni ecclesiastici, da destinarsi a
rettoria della chiesa annessa, fermo restando comunque un margine in
capo al Comune di valutazione discrezionale finalizzato ad
individuare, nell’interesse pubblico, la congruità della parte
dell’ex bene conventuale da rilasciare; pertanto, le controversie
relative alla retrocessione di cui all’art. 8 cit. rientrano nella
giurisdizione del giudice amministrativo. Una volta che il Comune
abbia assolto l’obbligo di pronunciarsi ai sensi dell’art. 8 L. 27
maggio 1929 n. 848 – che sancisce l’obbligo dei Comuni e delle
Province, cui siano stati ceduti i fabbricati dei conventi soppressi
da leggi eversive di beni ecclesiastici, di rilasciarne gratuitamente
una congrua parte da destinarsi a rettoria della chiesa annessa – la
retrocessione s’intende perfezionata ove tra il Comune stesso e
l’Ente ecclesiastico richiedente sussista pieno accordo in ordine
all’an ed al quantum della congrua parte dei beni conventuali da
rilasciare; viceversa, ove tra il Comune e l’Ente ecclesiastico
sorgano contrasti sull’an o sul quantum dei beni da retrocedere, sul
relativo contenzioso è chiamata a decidere con proprio provvedimento,
ai sensi dell’art. 15 R.D. 2 dicembre 1929 n. 2262, l’Autorità
governativa (oggi Ministro dell’interno).

Sentenza 14 ottobre 1995, n.16

Deve essere accolto il ricorso in opposizione al decreto di stato di
adottabilità proposto dalla madre naturale, cittadina straniera
(nella specie, tunisina) e deve invece procedersi ad una adozione in
deroga ai sensi dell’art. 44 lettera c) L. 184/1983, che permetta
alla madre naturale di continuare a vedere il figlio, qualora ciò sia
confacente agli interessi di quel minore che si trovi ad avere la
madre naturale e i coniugi affidatari appartenenti a due culture
differenti e a due religioni diverse e che sia comunque riuscito a
crescere in modo sano ed armoniosa, e ciò al fine di tutelarne le
radici storiche.