Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 gennaio 2003, n.5075

Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato che, designato
dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l’incarico di
difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo “motivi di
coscienza personale”, alquanto pretestuosi, si rifiuti di difenderla,
in quanto tale comportamento, in considerazione del fatto che
l’incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso,
non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall’art. 11 del
codice deontologico forense. Infatti l’indicazione di “motivi di
coscienza personale” da parte dell’avvocato designato, senza alcuna
ulteriore esplicazione, non è idonea ad integrare quei “motivi gravi
e giustificati” che rendono legittimo il rifiuto del professionista.