Sentenza 03 febbraio 1993, n.1320
Gli acquisti dei beni immobili e l’accettazione di donazioni o
eredità da parte di enti operanti nel settore della beneficenza
pubblica e dell’istruzione artigiana e professionale debbono essere
autorizzati dal presidente della giunta regionale, ai sensi degli art.
13-15 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 che hanno trasferito alle regioni
l’esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti
l’acquisto di beni immobili e l’accettazione di eredità e legati
da parte di enti pubblici operanti nella materia di cui al decreto
medesimo, senza che tale autorizzazione debba essere preceduta dal
parere obbligatorio del consiglio di stato, atteso che tale parere è
previsto dall’art. 1 l. 5 giugno 1850 n. 1037 solo in considerazione
della qualità statale dell’organo chiamato a concedere
l’autorizzazione e non è perciò necessario per le autorizzazioni
attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 15 d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, in relazione alle quali l’obbligo consultivo si
risolverebbe in un limite ingiustificato dell’autonomia regionale.*