Sentenza 25 ottobre 2010, n.7050
L’art. 52, comma 3 bis, della legge regionale Lombardia n.
12/2005 (il quale stabilisce che “I mutamenti di destinazione
d’uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di
opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi
destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di
costruire”), per la sua collocazione e la sua ratio è
palesemente volto al controllo di mutamenti di destinazione
d’uso suscettibili, per l’afflusso di persone o di utenti,
di creare centri di aggregazione (chiese, moschee, centri sociali,
ecc.) aventi come destinazione principale o esclusiva
l’esercizio del culto religioso o altre attività con
riflessi di rilevante impatto urbanistico, che richiedono la verifica
delle dotazioni di attrezzature pubbliche rapportate a dette
destinazioni.
La norma non pare quindi applicabile nel caso in
cui l’immobile venga utilizzato da un’associazione
culturale in cui il fine religioso rivesta carattere di
accessorietà e di marginalità nel contesto degli scopi
statutari. Del pari insufficiente è la circostanza che nella
sede dell’associazione sia stata occasionalmente riscontrata la
presenza di persone di religione islamica ovvero di persone raccolta
in preghiera, non potendosi qualificare, ai predetti fini,
“luogo di culto” un centro culturale o altro luogo di
riunione nel quale si svolgano, privatamente e saltuariamente,
preghiere religiose, tanto più ove si consideri che non rileva
di norma ai fini urbanistici l’uso di fatto dell’immobile
in relazione alle molteplici attività umane che il titolare
è libero di esplicare.