Sentenza 02 febbraio 1993, n.79
Poiché il diritto di servitù di legnatico gravante sulla “Foresta di
Tarvisio” di proprietà del Fondo edifici di culto risulta
regolarmente trasformato in una servitù prediale, di natura
privatistica, disciplinata dal codice civile, con conseguente
cessazione del precedente carattere collettivo del godimento, deve
disporsi l’intavolazione della cancellazione dell’iscrizione del
diritto di servitú di legnatico come “inalienabile, indivisibile e
vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse”, e
conseguentemente deve dichiararsi valido ed efficace il contratto di
affrancazione della servitù concluso fra i proprietari del fondo
dominante e di quello servente.