Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 05 febbraio 1997

La professione di una fede religiosa non condivisa o apprezzata dal
coniuge, non puo`, di per se´, costituire motivo di addebito della
separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare ad un soggetto
di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di
libertà religiosa. Tuttavia, quando la professione di un determinato
credo – nel caso di specie quello dettato dal movimento Lubavitch –
comporti, per l’aspetto particolarmente totalizzante, integralista e
di intransigenza assunto dal singolo adepto, il venir meno a
fondamentali doveri nell’ambito del rapporto con il coniuge e sia,
soprattutto, tale da influire negativamente sull’educazione della
prole, tale comportamento non puo` non assumere rilevanza ai sensi e
per gli effetti dell’art. 151 c.c., con conseguente addebito del
relativo provvedimento di separazione.

Risoluzione 16 settembre 1998

Parlamento Europeo. Risoluzione su Islam e giornata europea di Averroè,16 settembre 1998. (Da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” n. 313 del 12 ottobre 1998) Il Parlamento europeo, Visto l’articolo 148 del suo regolamento, Viste la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, Vista la […]