Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 novembre 1993, n.809

Gli insegnanti della religione cattolica costituiscono
nell’ordinamento scolastico una categoria a parte, disciplinata
dalle disposizioni della L. 5 giugno 1930 n. 834, che si configurano
indubbiamente come una normativa “speciale”, a base pattizia,
caratterizzata non soltanto dalla necessità di una previa intesa tra
l’autorità statale ed ecclesiastica ai fini della determinazione
dei programmi d’insegnamento e della scelta dei docenti, ma anche
della sostanziale precarietà del rapporto d’impiego del personale
preposto all’insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere
non soltanto nel momento genetico, ma anche nel suo continuo svolgersi
sull’assenso dell’autorità ecclesiastica; ne consegue che, al
personale in questione, non si applica la disciplina generale sulla
formazione delle graduatorie, bensì la cit. legge n. 834 del 1930
nonché le norme vigenti, nell’ordinamento interno, per gli
insegnanti incaricati a tempo indeterminato forniti di abilitazione,
tale essendo il valore dell’approvazione o dell’attestato
rilasciato dall’ordinario diocesano.