Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 09 novembre 2005, n.40799

Nel reato di truffa l’induzione in errore mediante raggiro si ha non
solo quando l’agente pone in essere l’attività fraudolenta
originariamente, ma anche quando concorre con il suo comportamento
menzognero a confermare nel soggetto passivo l’errore da questi
autonomamente ingenerato, ponendosi tale successivo comportamento in
rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell’ingiusto
profitto. Questa fattispecie si configura, pertanto, nell’ipotesi di
sette aduse a carpire la credulità di molti, sollecitandone offerte
economiche di notevole consistenza e procurandosi così ingenti
profitti, e non può essere ravvisata nell’ipotesi di esercizio di
pratiche religiose, le quali oltre a difettare dell’elemento
costituito dagli artifici e raggiri, non implicano inoltre l’ingiusto
profitto.

Sentenza 18 gennaio 2006, n.1862

Sussiste il delitto di truffa aggravata nell’ipotesi di persona che,
sfruttando la notorietà creatasi quale mago o guaritore, ingeneri
nelle persone offese il pericolo immaginario dell’avveramento di
gravi malattie e faccia credere alle stesse di poterle guarire,
compiendo asseriti esorcismi o somministrando e prescrivendo sostanze,
per procurarsi così un ingiusto profitto con danno delle stesse. Tali
condotte non integrano, invece, gli estremi del reato di esercizio
abusivo della professione medica, posto che il reato sussiste solo nei
casi in cui l’imputato abbia posto in essere condotte proprie dei
professionisti abilitati, non essendo sufficiente una mera
assimilazione analogica tra le finalità perseguite da soggetti che
tendano al conseguimento di benessere fisico o psicologico con
attività metafisiche non curative del corpo e della psiche, senza con
ciò porre in essere attività medica.