Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 16 dicembre 2004, n.427

E’ infondata la censura secondo cui la l’art. 80, comma 6, della
legge n. 289 del 2002 violerebbe la competenza delle Regioni nella
materia residuale delle politiche sociali, considerato che la
disposizione di legge in esame disciplina la gestione dei beni
immobili (demaniali o patrimoniali) non utilizzati o utilizzabili
dallo Stato, consentendone un utilizzo sociale, e che tale
disposizione costituisce una manifestazione del potere dominicale
dello Stato di disporre dei propri beni, non soggetta – come tale –
ai limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie. La
competenza delle Regioni al riguardo non può pertanto incidere sulle
facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario; queste
infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed
ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi
dell’ordinamento civile. Parimenti infondato è l’assunto secondo cui
lo Stato, fino alla attuazione dell’art. 119, ultimo comma, della
Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), non potrebbe disporre dei propri beni demaniali o
patrimoniali, posto che sino alla previsione da parte del legislatore
statale dei principi per la attribuzione a Regioni ed enti locali di
beni demaniali o patrimoniali dello Stato, detti beni restano a tutti
gli effetti nella piena proprietà e disponibilità dello Stato (e per
esso dell’Agenzia del demanio), il quale incontrerà, nella gestione
degli stessi, il solo vincolo delle leggi di contabilità e delle
altre leggi disciplinanti il patrimonio mobiliare ed immobiliare
statale.

Statuto 19 novembre 2004

Consiglio regionale del Pimonte: “Statuto della Regione Piemonte”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 19 novembre 2004. (Omissis) Preambolo Il Piemonte, Regione autonoma nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell’Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, proclamando la sua fedeltà alla […]

Statuto 04 dicembre 2004

Consiglio regionale delle Marche: “Statuto della Regione Marche”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda e definitiva lettura, nella seduta del 4 dicembre 2004. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Marche” n. 128, 6 dicembre 2004) (Omissis) Preambolo Il Consiglio regionale delle Marche nell’adottare il presente Statuto si ispira al patrimonio storico del Risorgimento, ai valori ideali […]

Sentenza 06 dicembre 2004, n.378

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi
delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale e dalla prevalente dottrina, è rilevante ai fini
dell’esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti
regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi
delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di
prioritario intervento politico o legislativo, i quali talora si
esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. A tali
enunciazioni, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non
può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse
precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse
sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento
dell’approvazione dello statuto. Nella fattispecie in esame, una
enunciazione siffatta si rinviene nell’art. 9, comma 2, ove si
afferma che la Regione “tutela altresì forme di convivenza”; tale
disposizione non comporta alcuna violazione, né alcuna rivendicazione
di competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, né fonda
esercizio di poteri regionali. Deve pertanto dichiarasi inammissibile,
per inidoneità lesiva della disposizione impugnata, la censura
avverso la denunciata proposizione della deliberazione statutaria.
Sono invece fondate le censure di illegittimità costituzionale
relative all’ art. 66, commi 1, 2 e 3, considerato che, sebbene le
scelte in tema di incompatibilità fra incarico di componente della
Giunta regionale e di consigliere regionale possono essere originate
da opzioni statutarie in tema di forma di governo della Regione,
tuttavia – come la Corte ha già affermato in relazione ad altra
delibera statutaria regionale nella sentenza n. 2 del 2004 – occorre
rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’articolo 123 della
Costituzione del potere statutario in tema di forma di governo
regionale, è accompagnato dalla previsione dell’articolo 122 della
Costituzione, e che quindi la disciplina dei particolari oggetti cui
si riferisce l’articolo 122 sfugge alle determinazioni lasciate
all’autonomia statutaria.

Sentenza 10 giugno 2004, n.177

Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il potere ispettivo nei confronti
degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Sicilia. In
relazione alle scuole paritarie esistenti in detto territorio deve
pertanto riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa ed, in
particolare, la funzione di ispezione e vigilanza, ferma la competenza
legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali
sull’istruzione ed i principi dell’assetto ordinamentale del sistema
nazionale di istruzione. Dal combinato disposto degli art. 1 e 8 delle
norme di attuazione dello Statuto, in materia di pubblica istruzione,
risulta inoltre che spetta allo Stato la disciplina del riconoscimento
legale degli istituti scolastici non statali, ma che spetta alla
Regione Sicilia l’emanazione dell’atto di riconoscimento legale di
parificazione degli stessi.

Statuto 03 agosto 2004

Consiglio Regionale del Lazio: “Nuovo Statuto della Regione Lazio”. Approvato dal Consiglio regionale, in seconda lettura, nella seduta del 3 agosto 2004. (omissis) TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI Art. 1 (La Regione Lazio) 1. Il Lazio è Regione autonoma nell’unità della Repubblica italiana e nell’ambito dell’Unione europea, secondo i principi fissati dalla Costituzione. 2. La bandiera, […]