Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 aprile 2006, n.156

Non violano la competenza statale esclusiva in materia di
immigrazione, di diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea gli artt. 16, comma 3, e
21, comma 1, lett. f), della legge della Regione Friuli Venezia Giulia
del 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l’accoglienza e l’integrazione
sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), che
prevedono, rispettivamente, interventi per i minori stranieri non
accompagnati anche dopo il raggiungimento della maggiore età e lo
svolgimento, direttamente o indirettamente, di compiti istruttori da
parte degli enti locali nell’ambito dei procedimenti per il rilascio e
il rinnovo dei permessi di soggiorno e delle carte di soggiorno,
nonché di richiesta di nulla–osta al ricongiungimento. L’art. 16
della legge impugnata, quale risulta dalla sua stessa rubrica recante
«Interventi per minori stranieri non accompagnati», si pone infatti
l’obiettivo di prevedere delle forme di sostegno finalizzate
all’inserimento dei minori non accompagnati e, proprio al fine del
completo raggiungimento di tali scopi, al comma 3, dispone che tali
interventi possono proseguire anche dopo che i beneficiari abbiano
raggiunto la maggiore età. La norma impugnata, quindi, va
interpretata nel senso che essa si limita a prevedere l’esercizio di
attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali, senza
incidere in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato in
materia di immigrazione. Parimenti infondata è la censura relativa
all’art. 21, comma 1, lettera f). Anche tale norma, infatti, lungi dal
regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia
dell’immigrazione, si limita a prevedere in favore degli stranieri
presenti sul territorio regionale una forma di assistenza che si
sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti
che, nell’ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso
di soggiorno e di carta di soggiorno, ovvero di richiesta di
nulla-osta al ricongiungimento familiare, diversamente sarebbero stati
svolti direttamente dagli stessi richiedenti.