Sentenza 10 giugno 2004, n.177
Non spetta allo Stato, e per esso al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, il potere ispettivo nei confronti
degli istituti scolastici paritari presenti nella Regione Sicilia. In
relazione alle scuole paritarie esistenti in detto territorio deve
pertanto riconoscersi alla Regione la competenza amministrativa ed, in
particolare, la funzione di ispezione e vigilanza, ferma la competenza
legislativa dello Stato a disciplinare le norme generali
sull’istruzione ed i principi dell’assetto ordinamentale del sistema
nazionale di istruzione. Dal combinato disposto degli art. 1 e 8 delle
norme di attuazione dello Statuto, in materia di pubblica istruzione,
risulta inoltre che spetta allo Stato la disciplina del riconoscimento
legale degli istituti scolastici non statali, ma che spetta alla
Regione Sicilia l’emanazione dell’atto di riconoscimento legale di
parificazione degli stessi.