Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Motu proprio 12 febbraio 2018

"Con il presente Motu Proprio
stabilisco:

Art. 1. Al compimento dei settantacinque anni
di età, i Vescovi diocesani ed eparchiali, e quanti sono loro
equiparati dai canoni 381 § 2 CIC e 313 CCEO, come pure i Vescovi
coadiutori e ausiliari o titolari con speciali incarichi
pastorali, sono invitati a presentare al Sommo Pontefice
la rinuncia al loro ufficio pastorale.

Art. 2.
Compiuti i settantacinque anni, i Capi Dicastero della Curia Romana
non Cardinali, i Prelati Superiori della Curia Romana e i Vescovi
che svolgono altri uffici alle dipendenze della Santa Sede, non
cessano ipso facto dal loro ufficio, ma devono presentare la rinuncia
al Sommo Pontefice.

Art. 3. Allo stesso modo, i
Rappresentanti Pontifici non cessano ipso facto dal loro ufficio
al compimento dei settantacinque anni di età, ma in tale
circostanza devono presentare la rinuncia al Sommo Pontefice.

Art. 4. Per essere efficace, la rinuncia di cui agli
articoli 1-3 dev’essere accettata dal Sommo Pontefice, che
deciderà valutando le circostanze concrete.

Art.
5. Una volta presentata la rinuncia, l’ufficio di cui agli
articoli 1-3 è considerato prorogato fino a quando non sia
comunicata all’interessato l’accettazione della rinuncia o
la proroga, per un tempo determinato o indeterminato,
contrariamente a quanto in termini generali stabiliscono i canoni
189 § 3 CIC e 970 § 1 CCEO."

Fonte: w2.vatican.va

Lettera 18 ottobre 2017

"…nella convinzione, pertanto, di dover assicurare da parte mia
una più fraterna attenzione e un più sollecito
accompagnamento umano, sacerdotale, spirituale e professionale a
quanti servono nel cosiddetto 'ruolo diplomatico' della Santa
Sede – Capi Missione e Collaboratori – e a quanti ade esso
stanno preparandosi – alunni della Pontificia Accademia
Ecclesiastica – dispongo quanto segue:

1)
L’attuale ufficio del Delegato per le Rappresentanze Pontificie
viene debitamente rafforzato, costituendo la Terza Sezione della
Segreteria di Stato, con la denominazione di Sezione per il
Personale di ruolo diplomatico della Santa Sede
.

(…)"

Motu proprio 03 settembre 2017

"il can. 838 andrà letto come segue:

Can. 838
– § 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente
dall’autorità della Chiesa: ciò compete
propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo
diocesano.

§ 2. È di competenza della Sede
Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa
universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere[1] gli
adattamenti approvati a norma del diritto dalla
Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le
norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente.

§ 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le
versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate
convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i
libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la
conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo
diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua
competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti
sono tenuti."

Fonte del
documento: w2.vatican.va

Sentenza 17 gennaio 2017, n.1952

La condotta di vilipendio certamente si connota entro i confini
segnati dallo stesso significato etimologico della parola ('tenere
a vile', ossia additare al pubblico disprezzo o dileggio, ovvero
svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla religione
non deve mai essere confuso con la discussione, scientifica o meno,
sui temi religiosi, né con la critica, o con l'espressione
di dissenso dai valori religiosi per l'adesione ad ideologie atee
o di altra natura, ovvero con la confutazione, anche con toni accesi,
dei dogmi della fede. Nel caso di specie, dunque, commette il reato di
cui all'art. 403 c.p. colui che predispone un cartellone
raffigurante sullo sfondo una sagoma costituita dall'immagine del
Pontefice Benedetto XVI. ed, in primo piano, un bersaglio da colpire
con delle freccette.

Sentenza 24 marzo 1979

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 402 del codice penale
non è sufficiente la mera offesa alla divinità o ai simboli e
persone venerati dalla religione, ma è necessario che le
manifestazioni oltraggiose siano tali da esporre al ludibrio, allo
scherno e al disprezzo la religione medesima. Integra gli estremi del
reato di cui all’art. 403 del codice penale non la mera offesa
arrecata ad un ministro di culto, bensì il vilipendio che attraverso
tale offesa si arreca alla religione cattolica; configura pertanto
tale reato l’offesa alla figura del pontefice anche quando la
persona fisica che lo rappresenta non sia ancora stata scelta dal
conclave.

Regolamento 29 settembre 2006

Ordo Synodi Episcoporum, Regolamento del Sinodo dei Vescovi, 29 settembre 2006. Rescritto d’Udienza Il Santo Padre Benedetto XVI, accogliendo, in merito al Regolamento del Sinodo dei Vescovi riveduto ed ampliato negli anni 1969 e 1971, il parere della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi circa l’opportunità di aggiornare il medesimo Regolamento, con variazioni conformi alle […]

Ordinanza Presidenza Consiglio Ministri 05 settembre 2008, n.3701

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ordinanza 5 settembre 2008, n. 3710: ” Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Cagliari il giorno 7 settembre 2008″. (da Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2008) Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto […]

Ordinanza 27 marzo 2008, n.3664

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ordinanaza 26 marzo 2008, n. 3664: “Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita pastorale del Papa Benedetto XVI a Brindisi e nel comune di Castrigliano del Capo in provincia di Lecce nei giorni 14 e 15 giugno 2008”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 85 […]