Sentenza 05 luglio 2013, n.361441
La possibilità – sancita dal punto 1°, della parte I dell’articolo
R. 214-70 del Codice rurale e della pesca marittima – di derogare
all’obbligo di stordimento previo alla macellazione, quando questo
è incompatibile con la macellazione rituale, non si presta a generare
abusi che integrino l’ipotesi di maltrattamento degli animali ai
sensi dell’articolo L. 214-3 del medesimo codice, poiché il ricorso
alla deroga è sottoposto a un meccanismo di autorizzazione preventiva
soggetto al controllo del giudice amministrativo. La deroga così
inquadrata ha lo scopo di conciliare gli obiettivi di polizia
sanitaria con l’uguale rispetto delle credenze e tradizioni
religiose ed è coerente con il principio di laicità, che impone alla
Repubblica di garantire il libero esercizio dei culti. La disposizione
non viola, inoltre, il principio di uguaglianza, che autorizza
l’autorità investita del potere regolamentare a disciplinare in
maniera differente situazioni differenti o a derogare
all’uguaglianza per ragioni di interesse generale, a patto che la
differenza di trattamento che ne risulta sia in rapporto diretto con
l’oggetto della norma che la stabilisce e non sia manifestamente
sproporzionata rispetto ai motivi che la giustificano. Infine, la
deroga all’obbligo di stordimento è in linea con il dettato del
regolamento (CE) n. 1099/2009 sulla protezione degli animali al
momento della macellazione, il quale consente di derogare allo
stordimento preventivo degli animali macellati secondo un metodo
prescritto da un rito religioso, a condizione che ciò avvenga in un
macello. [La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del
documento e la stesura del relativo Abstract Mariagrazia Tirabassi,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza]