Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 11 luglio 1996, n.1155

Il divieto permanente di uso e detenzione di armi o munizioni previsto
dall’art. 9 l. n. 772/1972 opera soltanto per gli ammessi al
servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile; mentre
non può estendersi ai casi di obiezione totale, in cui – diversamente
dalle fattispecie di obiezione parziale – il rifiuto è diretto contro
il servizio militare in quanto tale, e non è pertanto incompatibile
con l’appartenenza ad un corpo armato non militare quale la Polizia
di Stato. é, quindi, illegittima l’esclusione da concorso pubblico
nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato di un obiettore totale
al servizio militare, in quanto costui non ha chiesto di – e quindi
non è mai stato ammesso a – prestare servizio militare non armato o
servizio civile sostitutivo.

Decreto Presidente Repubblica 27 ottobre 1999, n.421

Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421: “Esecuzione dell’intesa sull’assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 268 del 15 novembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, […]