Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 05 novembre 2015

COMINICATO STAMPA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Roma, 5
novembre 2015 – DAP e U.CO.II sottoscrivono protocollo di intesa
per favorire l’accesso di Mediatori culturali e di Ministri di
Culto negli istituti penitenziari.

Il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo e
il Presidente dell’Unione delle Comunità ed
Organizzazioni Islamiche in Italia Izzedin Elzir hanno sottoscritto il
Protocollo d’Intesa per l’avvio di una collaborazione con
le Comunità Islamiche, finalizzata a favorire l’accesso
di Mediatori culturali e di Ministri di Culto negli istituti
penitenziari.
L’accordo prende avvio da positive
sperimentazioni già attuate in diverse realtà
penitenziarie dove forte è la presenza di detenuti musulmani e
detenuti provenienti da Paesi di fede musulmana.
Il Protocollo,
definito dal DAP e dall’U.CO.II con grande sintonia di intenti,
intende promuovere azioni mirate all’integrazione culturale
avvalendosi dei mediatori indicati dall’U.CO.II., anche
attraverso la stipula di convenzioni con Università ed Enti che
cureranno la formazione dei volontari cui è data la
possibilità di accedere con continuità negli istituti
penitenziari.
Le azioni congiunte stabilite dal Protocollo per
progetti di mediazione culturale e per il sostegno religioso alle
persone detenute di fede islamica rendono concreta la libertà
di culto con valido sostegno religioso e morale. I momenti collettivi
di preghiera saranno guidati dai Ministri di Culto, in sala-preghiera
dedicata e in locali adeguati.
La stipula del Protocollo
è stata anche l’occasione per approfondire ulteriori
aspetti di collaborazione tra DAP e U.CO.II, quale ad esempio
l’apprendimento dell’italiano per i detenuti di lingua
araba, e viceversa, puntando su detenuti in grado di ricoprire il
ruolo di “docenti” per i compagni di detenzione, anche
attraverso l’uso dei personal computer, un utile supporto per lo
studio delle lingue, il cui utilizzo è stato disciplinato dal
DAP con la recente circolare emanata il 2 novembre. Una
modalità, sottolinea il Capo del DAP, che responsabilizza i
detenuti, essi stessi protagonisti dell’esigenza di una
reciproca conoscenza e del rispetto delle diverse culture, con indubbi
vantaggi per la sicurezza degli istituti penitenziari.
L’attuazione del protocollo sarà preceduta da una fase
sperimentale di sei mesi attivata in otto importanti istituti
penitenziari.

[FONTE: Newsletter DAP n. 135 del 18
novembre 2015]

Decreto 10 gennaio 2006

Decreto 10 gennaio 2007: “Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e culturale”. IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE di concerto con IL MINISTRO DELL’INTERNO VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. […]

Legge organica 19 luglio 2006, n.6

LEY ORGÁNICA 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (B.O.E. 20 julio 2006, núm. 172) Il testo integrale della legge (Omissis) Artículo 21. Derechos y deberes en el ámbito de la educación. 1. Todas las personas tienen derecho a una educación de calidad y a acceder a la misma […]

Ordinanza 18 novembre 2005, n.41571

Seppure non sia dubitabile che la esposizione del crocefisso nell’aula
di udienza sia una situazione astrattamente sussumibile nelle
fattispecie processuali di cui all’art. 45 c.p.p., è altrettanto
indubitale che la esposizione del crocefisso esula dalla fattispecie
processuale de qua perché difetta dell’imprescindibile carattere
locale. Proprio in conformità alla natura intrinseca dell’istituto
processuale di cui trattasi, che si risolve nel trasferimento del
giudizio ad altro ufficio territoriale, la norma dell’art. 45 è
chiarissima nell’indicare come presupposto necessario il carattere
locale, cioè localmente circoscritto, della situazione idonea a
turbare l’imparzialità e serenità del giudizio. Ne consegue che non
può invocarsi l’istituto della rimessione del processo per
scongiurare un pericolo di parzialità del giudice o di turbamento del
giudizio, quando la situazione che asseritamente genera quel pericolo
ha dimensione nazionale. E’ evidente, infatti, che in tal caso anche
la translatio iudicii non sarebbe in grado di rimuovere o evitare
quella stessa situazione che si assume pregiudizievole per la
imparzialità e serenità del giudizio stesso.

Progetto di legge costituzionale 26 novembre 2003, n.4523

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Progetto di legge costituzionale, d’iniziativa dell’On.le Alessandro Cè, n. 4523 del 26 novembre 2003: “Modifica all’articolo 8 della Costituzione”. ONOREVOLI COLLEGHI! – L’articolo 8 della nostra Costituzione sancisce l’importante principio in base al quale tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo […]

Intesa 26 maggio 2004

Intesa tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana: “Obiettivi specifici di apprendimento per la scuola secondaria di I grado”, 26 maggio 2004. Il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana in attuazione di quanto stabilito dall’Accordo di Revisione del Concordato lateranense […]

Ordinanza 23 ottobre 2003

Il principio di pluralità deve intendersi quale salvaguardia del
pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte costituzionale 203/89 e
13/1991), che può realizzarsi solo se l’istituzione scolastica
rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso (non affiggendo
nelle aule crocifissi). Parimenti lesiva della libertà di religione
sarebbe l’esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre
religioni: l’imparzialità dell’istituzione scolastica pubblica di
fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata
esposizione di simboli religiosi, piuttosto che attraverso
l’affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in
concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per
ledere la libertà religiosa negativa di color che non hanno alcun
credo.

Sentenza 16 giugno 1994, n.5832

La particolare disciplina in tema di conseguenze del licenziamento
illegittimo intimato da una organizzazione di tendenza, prevista
dall’art. 4 della legge 11 maggio 1990 n. 108 – che ha escluso,
anche nel caso di superamento del livello occupazionale fissato
dall’art. 2 della legge cit., l’applicazione della tutela reale
nell’ipotesi di recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di
culto – non si applica nelle ipotesi di licenziamento ideologico
nullo, in relazione al quale, a norma dell’art. 3 della legge cit.,
opera comunque la tutela reale, qualunque sia il numero dei dipendenti
occupati dal datore di lavoro.
In tema di organizzazioni di tendenza il licenziamento ideologico,
collegato cioè all’esercizio, da parte del prestatore di lavoro, di
diritti costituzionalmente garantiti, quali la libertà di opinione,
la libertà di religione e, nel campo scolastico, la libertà di
insegnamento, è lecito negli stretti limiti in cui esso sia
funzionale a consentire l’esercizio di altri diritti
costituzionalmente garantiti, quali la libertà dei partiti politici e
dei sindacati, la libertà religiosa e la libertà della scuola e
nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca
requisito della prestazione. In particolare, con riferimento a scuole
gestite da enti ecclesiastici, la cui istituzione non contrasta con
l’art. 33 della Costituzione, l’esigenza di tutela della tendenza
confessionale della scuola si pone solo in relazione a quegli
insegnamenti che caratterizzano tale tendenza; non può pertanto
ritenersi legittimo il licenziamento intimato da un istituto di
istruzione religioso di confessione cattolica ad un proprio insegnante
laico di educazione fisica per avere questi contratto matrimonio col
rito civile e non con quello religioso, in quanto la materia insegnata
prescinde completamente dall’orientamento ideologico del docente ed
è indifferente rispetto alla tendenza della scuola.