Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 2006, n.238

L’art. 19 del D.Lgs. n. 490 del 1999 dispone che “quando si tratti
di beni culturali ad interesse religioso, appartenenti ad Enti o
istituzioni della Chiesa Cattolica […] il Ministero e per quanto di
competenza le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze del
culto, d’accordo con le rispettive Autorità”. Si tratta, di
disposizione intesa a soddisfare, in tema di edifici di culto della
Chiesa Cattolica aventi rilevanza storica ed artistica, un’esigenza
di composizione di interessi pariordinati di rilievo costituzionale,
quali il reciproco riconoscimento di indipendenza e sovranità tra lo
Stato italiano e la Chiesa Cattolica e la libertà di culto (artt. 7 e
19 Cost.), da una parte, e la tutela dei beni culturali (art. 9
Cost.), dall’altra. Ne consegue che, tutte le volte che gli organi
suddetti siano chiamati a “provvedere” in ordine a beni culturali
di interesse religioso, ove sussistano esigenze connesse al culto, e
quali che siano queste esigenze, il contenuto del provvedimento dovrà
essere concordato, quanto ad esse, con l’autorità religiosa (Nel
caso di specie, la Soprintendenza – nel rendere parere favorevole su
piano di recupero comprendente un edificio di culto di interesse
storico artistico, vincolato a norma di legge – non dava conto nè di
un avvenuto previo accordo con l’autorità ecclesiastica competente,
nè dell’eventuale impossibilità di un suo raggiungimento).