Sentenza 27 gennaio 2006, n.238
L’art. 19 del D.Lgs. n. 490 del 1999 dispone che “quando si tratti
di beni culturali ad interesse religioso, appartenenti ad Enti o
istituzioni della Chiesa Cattolica […] il Ministero e per quanto di
competenza le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze del
culto, d’accordo con le rispettive Autorità”. Si tratta, di
disposizione intesa a soddisfare, in tema di edifici di culto della
Chiesa Cattolica aventi rilevanza storica ed artistica, un’esigenza
di composizione di interessi pariordinati di rilievo costituzionale,
quali il reciproco riconoscimento di indipendenza e sovranità tra lo
Stato italiano e la Chiesa Cattolica e la libertà di culto (artt. 7 e
19 Cost.), da una parte, e la tutela dei beni culturali (art. 9
Cost.), dall’altra. Ne consegue che, tutte le volte che gli organi
suddetti siano chiamati a “provvedere” in ordine a beni culturali
di interesse religioso, ove sussistano esigenze connesse al culto, e
quali che siano queste esigenze, il contenuto del provvedimento dovrà
essere concordato, quanto ad esse, con l’autorità religiosa (Nel
caso di specie, la Soprintendenza – nel rendere parere favorevole su
piano di recupero comprendente un edificio di culto di interesse
storico artistico, vincolato a norma di legge – non dava conto nè di
un avvenuto previo accordo con l’autorità ecclesiastica competente,
nè dell’eventuale impossibilità di un suo raggiungimento).