Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 maggio 2016

La mancanza di un luogo di culto per esercitare regolarmente il
proprio credo si riflette direttamente sulla libertà religiosa,
per la cui piena realizzazione ha un grande rilievo la
possibilità di svolgere cerimonie in luoghi in cui i fedeli
possano riunirsi collettivamente. La normativa urbanistica in esame e
la sua applicazione – secondo la Corte adita – di fatto impediscono a
piccole comunità di potere rispettare le condizioni per
costruire un luogo di culto. Di qui la constatazione
dell'ingerenza che, pur perseguendo un fine in sè
legittimo, tra cui la sicurezza nazionale, è sproporzionata e
non necessaria in una società democratica e pluralista.

Legge regionale 12 aprile 2016, n.12

L.R. Veneto 12 aprile 2016, n. 12: "Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio (e successive modificazioni)". (BUR Veneto n. 35 del 15 aprile 2016) Art. 1 Modifica dell’articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo […]

Sentenza 27 ottobre 2014, n.5320

Le esenzioni dai contributi concessori spettano nei casi previsti
dalla legge quando è rilasciato un atto abilitativo, comunque
denominato, in attuazione di una previsione urbanistica:
l’autorità che pianifica il territorio, nel prevedere le
varie destinazioni, può così determinare quali somme
possano essere successivamente pagate, nella fase di attuazione dello
strumento urbanistico. Quando invece si è in presenza di un
immobile abusivo, non spetta alcuna esenzione: può spettare una
riduzione degli oneri – in sede di rilascio di una sanatoria o
di un condono – solo nei casi espressamente previsti dalla
legge. Tale principio è stato applicato nel caso di specie
(realizzazione di un edificio, poi destinato al culto, sine titulo
cioè emanato per volontà privata senza alcuna previsione
specifica del piano urbanistico), ritenendo applicabile unicamente la
riduzione prevista dall’art. 34, comma 7, lett. c), della legge
n. 47 del 1985 (ovvero riduzione di un terzo dell’oblazione
qualora l'opera abusiva sia destinata ad attività sportiva,
culturale o sanitaria, o ad opere religiose o a servizio di culto).

Sentenza 04 gennaio 2013, n.21

TAR Lombardia. Sezione II, sentenza 4 gennaio 2013, n. 4: "Cambiamento di destinazione d'so. Edilizia di culto". Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)   ha pronunciato la presente   SENTENZA   sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2009, proposto da: – U.C.I.V. – Unione Comunità Islamica Valtellinese, rappresentata e difesa […]

Sentenza 27 luglio 2010, n.4915

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli
impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti
agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde
agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che
tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano
urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona
residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non
è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano
urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per
altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate.
Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di
prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si
incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto
il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo
di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione
d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente,
essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito
dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale
edificio).

————————-
In OLIR.it: TAR Trentino Alto Adige – Sezione Autonoma per la
Provincia di Bolzano. Sentenza 30 marzo 2009, n. 116 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4975]

Sentenza 30 marzo 2009, n.116

L’art. 107, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 1997 – così
come la normativa previgente (cfr. l’art. 95, comma 5, del TU delle
leggi urbanistiche provinciali, approvato con DPGP 26 ottobre 1993, n.
38, l’art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 e, ancor
prima, l’art. 42, comma 5, del TU approvato con DPGP 23 giugno 1970,
n. 20, come sostituito dall’art. 8 della legge provinciale 24
novembre 1980, n. 34) – prevede il divieto di cambiamento di
destinazione d’uso degli impianti per la raccolta, conservazione e
lavorazione di prodotti agricoli, in assenza di una diversa
destinazione d’uso di tutta l’area nel piano urbanistico
provinciale. Posto tale divieto, sin dal 1980, può dunque essere
disposto il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di avvenuto
acceramento del cambio di destinazione d’uso di un edificio da
“commercio all’ingrosso di prodotti agricoli” a “deposito e
conservazione di frutta per conto di terzi” (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in
parte a luogo di culto musulmano, che asseriva come il cambio della
destinazione d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto
legittimamente, essendo detta attività di culto ricomprendibile
nell’ambito dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992,
in tale edificio).