Sentenza 22 settembre 2011
Le prescrizioni urbanistiche impartite nell’esercizio della potestà
pianificatoria delle Amministrazioni Comunali sono espressione
dell’ampia discrezionalità che ad esse compete nella definizione
delle tipologie di utilizzazioni delle singole parti del territorio,
cosicché le scelte effettuate, impingendo nel merito dell’azione
amministrativa, non sono sindacabili, salvo che risultino incoerenti o
manifestamente incompatibili con l’impostazione di fondo
dell’intervento pianificatorio, o manifestamente incompatibili con le
caratteristiche oggettive del territorio, ovvero, ancora, affette da
vizi macroscopici di illogicità e di irrazionalità, di incoerenza
con le scelte di fondo del piano, di difettosa istruttoria e/o mancata
considerazione degli interessi pubblici e privati coinvolti
nell’assetto del territorio, riconducibili all’alveo dell’eccesso di
potere. Nella fattispecie, si è ritenuto che l’Amministrazione
abbia legittimamente differenziato – in relazione al grado di
incidenza derivante dal numero di soggetti in concreto aggregati in
loco – la posizione delle diverse tipopologie di associazioni
(religiose, politiche, sportive e ricreative).