Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 novembre 2013, n.2485

Nel caso in esame un Comune lombardo ha negato la possibilità
di destinare una porzione del proprio territorio ad attrezzature
religiose per il culto islamico evidenziando, da un lato, il forte
impatto sociale che tale destinazione avrebbe provocato e,
dall'altro, la mancata stipulazione, da parte dell’ente
richiedente, della convenzione prevista dall’art. 70, comma
secondo, della l.r. Lombardia n. 12 del 2005. Il ricorso presentato
dalla associazione culturale islamica ricorrente è stato
accolto in base a due ordini di motivazioni. In primo luogo, il
Giudice adito ha rilevato che la normativa regionale non subordina la
possibilità di destinare aree per attrezzature religiose al
gradimento o alla condizione della “tolleranza sociale” da
parte della maggioranza della popolazione residente. Per quanto
riguarda invece la mancata stipula della convezione sopra citata, la
Corte ha ritenuto che parte ricorrente abbia adeguatamente dimostrato
che ciò sia dipeso dal fatto che la bozza, presentata dal
Comune, riguardasse aspetti non rilevanti ai fini urbanistici ed
edilizi ma incidenti sulle pratiche del culto o su aspetti
organizzativi dell’ente.