Ordinanza 29 luglio 2005, n.347
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 29-bis, introdotto dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476, e degli artt. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36,
primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), in riferimento agli articoli 2, 3 e 30
della Costituzione. Deve pertanto ritenersi legittimo il rilascio
dell’idoneità all’adozione internazionale a persona singola nei casi
particolari indicati dall’art. 44 della suddetta legge n. 184/1983,
compresa l’ipotesi – di cui alla lett. d) – di “constatata
impossibilità di affidamento preadottivo” .