Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 21 luglio 2016, n.1695

Per quanto concerne il riferimento alla “coscienza
individuale” adombrato per invocare la possibilità di
“obiezione”, osserva il Consiglio di Stato che la legge, e
correttamente il decreto attuativo oggi in esame, pone gli adempimenti
a carico dell’“ufficiale di stato civile”, e
cioè di un pubblico ufficiale, che ben può essere.
diverso dalla persona del sindaco. In tal modo il Legislatore ha
affermato che detti adempimenti, trattandosi di disciplina dello stato
civile, costituiscono un dovere civico e, al tempo stesso, ha posto
tale dovere a carico di una ampia categoria di soggetti – quella
degli ufficiali di stato civile – proprio per tener conto che,
tra questi, vi possa essere chi affermi un “impedimento di
coscienza”, in modo che altro ufficiale di stato civile possa
compiere gli atti stabiliti nell’interesse della coppia
richiedente. Del resto, è prassi ampiamente consolidata
già per i matrimoni che le funzioni dell’ufficiale di
stato civile possano essere svolte da persona a ciò delegata
dal sindaco, ad esempio tra i componenti del consiglio comunale,
sicché il problema della “coscienza individuale”
del singolo ufficiale di stato civile, ai fini degli adempimenti
richiesti dalla legge n. 76/2016, può agevolmente risolversi
senza porre in discussione – il che la legge non consentirebbe in
alcun caso – il diritto fondamentale e assoluto della coppia
omosessuale a costituirsi in unione civile.

Sentenza 09 febbraio 2015, n.2400

Nel nostro sistema giuridico il matrimonio tra persone dello stesso
sesso è inidoneo a produrre effetti perché non previsto
tra le ipotesi legislative di unione coniugale. Il nucleo relazionale
che caratterizza l’unione "omoaffettiva", invece,
riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2
Cost. e mediante il processo di adeguamento e di equiparazione imposto
dal rilievo costituzionale dei diritti in discussione può
acquisire un grado di protezione e tutela equiparabile a quello
matrimoniale in tutte le situazioni nelle quali la mancanza di una
disciplina legislativa determina una lesione di diritti fondamentali
scaturenti dalla relazione in questione. L’insussistenza di un
obbligo costituzionale ad estendere il vincolo coniugale alle
unioni omoaffettive è stata del resto ribadita dalla sentenza
n. 170 del 2014
della Corte Costituzionale, nella quale è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della
disciplina normativa che faceva conseguire in via automatica, alla
rettificazione del sesso, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, senza preoccuparsi di prevedere per
l’unione, divenuta omoaffettiva, un riconoscimento e uno statuto
di diritti e doveri che ne consentisse la conservazione in una
condizione coerente con l’art. 2 Cost. (e 8 Cedu). La Corte ha
in questo senso evidenziato che il contrasto in tale fattispecie si
determina il “passaggio da uno stato di massima protezione
giuridica ad una condizione di assoluta indeterminatezza", con
conseguente necessità di un tempestivo intervento legislativo.

Sentenza 18 ottobre 2013, n.2013-353 QPC

Le Conseil constitutionnel a relevé qu’en ne permettant pas aux
officiers de l’état civil de se prévaloir de leur désaccord avec
les dispositions de la loi du 17 mai 2013 pour se soustraire à
l’accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi
pour la célébration du mariage, le législateur a entendu assurer
l’application de la loi par ses agents et garantir ainsi le bon
fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
Le Conseil a jugé qu’eu égard aux fonctions de l’officier de l’état
civil dans la célébration du mariage, le législateur n’a pas porté
atteinte à leur liberté de conscience
[www.conseil-constitutionnel.fr: communiqué de presse].

Sentenza 26 giugno 2013, n.12-307

The Supreme Court ruled that the Defense of Marriage Act (DOMA) is
unconstitutional. The Court found in its opinion on DOMA that the act
is “unconstitutional as a deprivation of the equal liberty of persons
that is protected by the Fifth Amendment.”

Ordinanza 05 gennaio 2011, n.4

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis,
156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che
le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, sollevata
in riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione.

Ordinanza 22 gennaio 2010

La mancata previsione dell’identità di sesso, tra le cause ostative
a contrarre matrimonio, lungi dal significare che il legislatore abbia
inteso ammettere il matrimonio omosessuale, è indice del fatto che,
in tale ipotesi, il medesimo sarebbe non già nullo, ma addirittura
inesistente. Nè si può affermare la sussistenza, nell’ordinamento
comunitario, di una disciplina di applicazione diretta negli Stati
Nazionali, che imponga ai medesimi di consentire il matrimonio alle
coppie omosessuali.