Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 27 giugno 2002

Russian Federation. Federal law on counteracting extremist activity. Adopted by the State Duma 27 June 2002, approved by the Council of the Federation 10 July 2002. This Federal Law defines the legal and organizational foundations for counteracting extremist activity and establishes liability for the conduct of extremist activity, consistent with the goals of securing the […]

Concordato 18 maggio 2004

CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 2004 Firmato il 18 maggio 2004. A Santa Sé e a República Portuguesa, afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes; considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as […]

Decreto Presidente Repubblica 03 gennaio 1991, n.1

Decreto del Presidente della Repubblica, 3 gennaio 1991, n. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTA l’istanza con la quale (…), Presidente e legale rappresentante dell’Unione Buddhista Italiana – U.B.I. – con sede in Pomaia (PISA), chiede il riconoscimento della personalità dell’ente medesimo, costituito con atto 17 aprile 1985 (:…), nonché l’approvazione dello statuto e l’autorizzazione […]

Sentenza 02 aprile 2002, n.4627

La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i
capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli art. 1 e 16 c.c.,
nè dell’art. 16 preleggi, trovando per essi applicazione la
disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella
generale di cui all’art. 29, comma 2, lett. a) del Concordato tra la
Santa Sede e l’Italia dell’11 febbraio 1929, ratificato dall’Italia
con l. 27 maggio 1929 n. 810 (secondo cui “ferma restando la
personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti
dalle leggi italiane (Santa, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie,
ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese…”);
nè è onere dell’ente ecclesiastico che sia stato convenuto in
giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio “status” di
persona giuridica secondo la legge italiana mediante l’esibizione
dell’atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo
sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso,
nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all’Ambasciata
d’Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal
Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in
giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla S.C.
di cassazione) tale “status” risulti incontestato ed incontestabile.

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Parere 20 settembre 1995, n.1792

Può essere concesso il riconoscimento della personalità giuridica
civile e l’approvazione dello statuto di un istituto religioso in
quanto il fine di religione e di culto è presunto ipso iure e le
disposizioni statutarie non danno luogo a rilievi critici. Non può,
viceversa, essere rilasciata l’autorizzazione ad accettare donazioni
qualora il conseguimento della personalità giuridica non sia
intervenuto nel termine perentorio di cinque anni previsto dalla
condizione sospensiva annessa alle donazioni suddette.

Parere 19 luglio 1995, n.1582

L’esiguità del patrimonio dell’ente, fornito per intero dalla
sede centrale, e la ristretta attività facente capo all’ente
medesimo, esaurentesi nella rappresentanza dell’Istituto presso la
Santa Sede, non giustificano l’attribuzione di una separata
personalità giuridica.

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 31 maggio 1995, n.1607

Una disposizione statutaria che definisca il patrimonio parrocchiale
come costituito da futuri, eventuali acquisti e atti di liberalità
equivale all’indicazione di un patrimonio in atto inesistente.
Poiché l’art. 5 l. 20 maggio 1985, n. 222 subordina il
riconoscimento civile degli enti ecclesiastici al possesso dei
requisiti prescritti dagli artt. 33 e 34 c.c., tra i quali è compresa
l’indicazione del patrimonio – per altro richiesta in generale per
tutte le persone giuridiche dall’art. 16 C.C. – ne consegue che la
previsione dell’elemento patrimoniale non ricorre, nel caso, neanche
nell’entità minima necessari ai fini istituzionali dell’ente.

Parere 31 maggio 1995, n.1268

Poiché la valutazione della congruità del patrimonio dell’ente
riconoscendo prescinde dalla contingente situazione iniziale, ma deve
avere riguardo piuttosto all’idoneità dell’ente a perseguire gli
scopi statutari nella fase dello sviluppo successivo, la prefissione
di scopi missionari-istituzionali in un’ampia sfera comprendente
anche attività educative ed assistenziali appare incompatibile con un
patrimonio di 20 milioni di lire. E’ pertanto necessario adeguare il
patrimonio ai fini, o incrementando il primo, o ridefinendo i secondi.